Concetti di base sull'IVAFE, l'imposta sulle attività finanziarie estere

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Ulteriori informazioni 
  1. Introduzione
  2. Che cos’è l’IVAFE
    1. Aliquota fiscale dell’IVAFE
  3. Attività estere di natura finanziaria da dichiarare
  4. Attività escluse dall’IVAFE
  5. Come si calcola l’IVAFE
    1. Doppia imposizione e credito d’imposta
  6. IVAFE nella dichiarazione dei redditi per le persone fisiche
  7. Versamento dell’IVAFE

Alcuni tipi di contribuenti residenti in Italia che detengono attività finanziarie all'estero sono soggetti a un'imposta sul valore di tali attività: si tratta di un'imposta patrimoniale, l'IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all'Estero). Le imposte patrimoniali sono quelle imposte la cui base imponibile è appunto il patrimonio (cioè la ricchezza del contribuente), a differenza delle imposte la cui base imponibile è il reddito prodotto in un certo periodo di tempo (ad es. l'IRPEF o l'IRES in Italia). In questo articolo approfondiremo che cos'è l'IVAFE, chi deve pagarla, quali sono le aliquote e come procedere alla dichiarazione.

Contenuti dell'articolo

  • Che cos'è l'IVAFE
  • Attività estere di natura finanziaria da dichiarare
  • Attività escluse dall'IVAFE
  • Come si calcola l'IVAFE
  • IVAFE nella dichiarazione dei redditi per le persone fisiche
  • Versamento dell'IVAFE

Che cos'è l'IVAFE

L'Ivafe è stata introdotta dal Decreto Legge n. 201/11. In origine l'imposta era dovuta solo dalle persone fisiche, ma dal 1° gennaio 2020 ne sono soggetti anche gli enti non commerciali e le società semplici, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione di investimenti e attività previsti dall'articolo 4 del Decreto Legge n. 167/1990 (c.d. monitoraggio fiscale). Sono quindi le attività finanziarie detenute all'estero da queste categorie di contribuenti ad essere soggette al pagamento dell'IVAFE.

Ma cosa si intende per attività finanziaria? Si tratta di tutte le attività finanziarie e gli strumenti finanziari da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

Aliquota fiscale dell'IVAFE

Per tutte le attività finanziarie, esclusi i conti correnti e i depositi di risparmio, l'IVAFE si applica con un'aliquota del 2 per mille. Per i prodotti finanziari detenuti in Paesi con un regime fiscale privilegiato, individuati dal Decreto 04/05/1999 (e successive modifiche) del Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'aliquota per l'IVAFE nel 2024 è pari al 4 per mille annuo (Legge di Bilancio 2024 – articolo 1, comma 91, lettera b).

Per i conti correnti e i depositi di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche, l'IVAFE è stabilita a una quota fissa di 34,20 euro. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta è di 100 euro. L'imposta è dovuta solo se il valore medio di giacenza annuo degli estratti conto o dei depositi di risparmio è inferiore a 5.000 euro.

Attività estere di natura finanziaria da dichiarare

La legislazione stabilisce l'obbligo di indicare nel quadro RW del modello Redditi P.F. le attività soggette a monitoraggio fiscale. Da questa indicazione potrebbe poi scaturire l'obbligo di pagamento dell'IVAFE. Vediamo quali sono le attività estere di natura finanziaria da dichiarare nel quadro RW del modello Redditi P.F.:

  • Partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti (ad es. società estere o entità giuridiche quali fondazioni estere e trust esteri)
  • Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, polizze di assicurazione sulla vita stipulate con compagnie di assicurazioni estere
  • Diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati
  • Obbligazioni estere e titoli similari
  • Titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi all'estero
  • Titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote OICR)
  • Valute estere
  • Depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione, ad esempio accrediti di stipendi, di pensione o di compensi
  • Contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato
  • Metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all'estero
  • Ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera

Vanno indicate nel quadro RW anche le attività finanziarie italiane detenute all'estero (ad esempio, i titoli pubblici ed equiparati emessi in Italia, le partecipazioni in soggetti residenti e altri strumenti finanziari emessi da soggetti residenti), in quanto suscettibili di produrre redditi diversi di natura finanziaria derivanti da attività detenute all'estero.

Attività escluse dall'IVAFE

Alcune attività finanziarie sono escluse dall'applicazione dell'IVAFE. Ecco quali sono:

  • Le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero
  • Le attività finanziarie che, nonostante siano detenute all'estero, sono amministrate da intermediari finanziari residenti in Italia
  • Le attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia

Come si calcola l'IVAFE

La regola generale per la determinazione della base imponibile per il calcolo dell'IVAFE è la seguente: l'imposta è dovuta in base al valore di mercato delle attività finanziarie, rilevato al termine dell'anno solare. Qualora tali attività non siano più detenute dal soggetto residente in Italia al 31 dicembre dell'anno di riferimento, occorre determinare il valore di mercato dell'attività al termine del periodo di detenzione.

Per le attività finanziarie che hanno una quotazione nei mercati regolamentati, deve essere utilizzato il valore di quotazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione. Per le attività finanziarie non negoziate in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, occorre fare riferimento al valore nominale o, in mancanza di quest'ultimo, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. Se invece manca sia il valore nominale sia il valore di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli.

Per calcolare l'acconto dell'IVAFE, occorre utilizzare il 100% del valore dell'imposta determinata a saldo per l'annualità precedente. Ad esempio, se l'imposta a saldo era di 150 euro, l'acconto da versare deve essere della stessa cifra. In questo caso l'acconto deve essere versato in due rate, in quanto il valore supera la soglia di 103,00 euro.

Doppia imposizione e credito d'imposta

Qualora il contribuente dovesse eventualmente aver versato un'imposta patrimoniale nello Stato in cui detiene i prodotti finanziari, conti correnti o libretti di risparmio, al fine del calcolo dell'IVAFE dovrà detrarre un credito d'imposta (art. 19, co. 21 D.L. n. 201/11) pari all'ammontare dell'imposta patrimoniale versata nello stato estero. Il credito d'imposta non può in ogni caso superare l'imposta dovuta in Italia.

Il credito d'imposta per l'IVAFE non spetta, invece, se con il Paese in cui è detenuta l'attività finanziaria è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni (riguardante anche le imposte di natura patrimoniale). In questo caso è prevista, per l'attività, l'imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore.

IVAFE nella dichiarazione dei redditi per le persone fisiche

I contribuenti persone fisiche che detengono attività finanziarie all'estero sono tenuti a riportarle al momento della dichiarazione dei redditi: nel quadro RW del modello Redditi Persone fisiche oppure, a partire dal 2024, anche con il modello 730/2024, tramite il Quadro W, dedicato al monitoraggio fiscale, che è identico al quadro RW del Modello Redditi PF.

Anche se l'IVAFE è un'imposta patrimoniale, per il calcolo e il versamento si applicano le stesse disposizioni normative valide per l'IRPEF (le imposte sui redditi delle persone fisiche). Il versamento deve avvenire sia in acconto che a saldo. L'acconto è dovuto solo quando l'importo indicato nel rigo RW6, colonna 1, per l'IVAFE nel modello Redditi P.F. supera la soglia di 52 euro. Al di sotto di questa soglia il contribuente è tenuto al solo versamento del saldo.

L'acconto dell'IVAFE deve essere versato in due rate qualora l'importo della prima superi 103,00 euro (articolo 17, comma 3, del DPR n. 435/2001). In questo caso:

  • la prima rata, pari al 40%, è dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (il 30 giugno);
  • la seconda, pari alla differenza tra l'acconto complessivo e la prima rata, va versata entro il 30 novembre.

In caso contrario, il versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 30 novembre.

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Versamento dell'IVAFE

Il versamento dell'IVAFE avviene tramite il modello F24. Per i contribuenti titolari di partita Iva è obbligatorio presentare il modello F24 esclusivamente con le modalità telematiche, in uno dei seguenti modi:

  • direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o il software di compilazione "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito);
  • tramite intermediario abilitato.

I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento anche con il modello F24 cartaceo presso banche, Poste Italiane e agenti di riscossione, purché non utilizzino crediti in compensazione. Resta comunque la possibilità di presentare il modello F24 in forma cartacea in caso di utilizzo di crediti d'imposta in compensazione esclusivamente presso gli agenti di riscossione.

I codici tributo da utilizzare per il pagamento dell'IVAFE sono i seguenti:

  • 4043: Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO
  • 4047: Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA
  • 4048: Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE

I contenuti di questo articolo hanno uno scopo puramente informativo e formativo e non devono essere intesi come consulenza legale o fiscale. Stripe non garantisce l'accuratezza, la completezza, l'adeguatezza o l'attualità delle informazioni contenute nell'articolo. Per assistenza sulla tua situazione specifica, rivolgiti a un avvocato o a un commercialista competente e abilitato all'esercizio della professione nella tua giurisdizione.

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