Social bonus in Italia: che cos'è e come funziona

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Ulteriori informazioni 
  1. Introduzione
  2. Che cos’è il Social Bonus
  3. Chi può beneficiare del credito d’imposta del Social Bonus
  4. Come funziona la fruizione del credito d’imposta
  5. Requisiti di accesso per gli enti del Terzo Settore
    1. Qualifica di ente del Terzo Settore
  6. Adempimenti per gli enti del Terzo Settore

Il 18 giugno 2016 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 106/2016, ovvero la legge di delega al Governo per la Riforma del Terzo Settore che ha portato all'emanazione, tra gli altri, del decreto attuativo relativo al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). La riforma ha portato una serie di novità, tra cui anche il Social Bonus, un credito d'imposta riconosciuto ai contribuenti che effettuano donazioni a favore di Enti del Terzo Settore (ETS) che sviluppano progetti di recupero di tipi specifici di beni mobili e immobili. In questo articolo scoprirai nel dettaglio che cos'è il Social Bonus, come funziona e quali sono i requisiti di accesso.

Contenuto dell'articolo

  • Che cos'è il Social Bonus
  • Chi può beneficiare del credito d'imposta del Social Bonus
  • Come funziona la fruizione del credito d'imposta
  • Requisiti di accesso per gli enti del Terzo Settore
  • Adempimenti per gli enti del Terzo Settore

Che cos'è il Social Bonus

Il Social Bonus del Governo italiano è previsto dall'articolo 81 del Codice del Terzo Settore, mentre le regole operative sono state definite con il decreto attuativo numero 89 del 23 febbraio 2022. Si tratta di un credito d'imposta riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro a favore di enti del Terzo Settore che sviluppano progetti per il recupero di:

  • immobili pubblici inutilizzati;
  • beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Chi può beneficiare del credito d'imposta del Social Bonus

Il credito d'imposta è riconosciuto in favore di:

  • persone fisiche;
  • enti che non svolgono attività commerciali;
  • tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

Come funziona la fruizione del credito d'imposta

Come indicato nell'articolo 4 del decreto attuativo, l'ammontare del credito d'imposta varia a seconda della tipologia di contribuente ed è pari al:

  • 65% per le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche nei limiti del 15% del reddito imponibile;
  • 50% per le erogazioni liberali effettuate da società nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui;
  • 50% per le erogazioni effettuate da enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile.

Il credito d'imposta del Social Bonus è ripartito in tre quote annuali di pari importo e le persone fisiche e gli enti non commerciali ne possono usufruire a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale. La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d'imposta successivi, fino a esaurimento del credito.

I soggetti titolari di reddito d'impresa possono utilizzare il credito d'imposta in compensazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello della donazione, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

In ogni caso, il credito d'imposta relativo al Social Bonus spetta al contribuente a condizione che le erogazioni liberali siano effettuate esclusivamente mediante sistemi di pagamento tracciabili. Inoltre, la causale del pagamento deve contenere il riferimento ai Social Bonus, all'ente del Terzo Settore beneficiario e all'oggetto della donazione.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Le erogazioni liberali nell'ambito del Social Bonus possono essere effettuate esclusivamente in favore degli enti del Terzo Settore che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata. I progetti devono essere poi approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e i beni assegnati ai suddetti Enti del Terzo Settore che li devono utilizzare esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali.

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Requisiti di accesso per gli enti del Terzo Settore

I requisiti di partecipazione degli enti del Terzo Settore al procedimento di individuazione dei progetti di recupero oggetto del Social Bonus sono i seguenti:

  • il possesso del requisito soggettivo di ente del Terzo Settore di cui all'articolo 4, comma 1, del Codice del Terzo Settore;
  • l'idoneità dei poteri del legale rappresentante dell'ente a proporre il progetto;
  • l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione dell'ente, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza per misure di prevenzione personali di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  • la regolarità contributiva dell'ente;
  • la regolarità dell'ente riguardo agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
  • l'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei volontari di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 117/17;
  • l'avvenuta assegnazione del bene all'ente.

Tali requisiti devono essere posseduti anche da tutti gli eventuali enti partner.

Qualifica di ente del Terzo Settore

Per quanto riguarda il possesso del requisito soggettivo di ente del Terzo Settore per la partecipazione al Social Bonus, il 23 aprile 2024 è stata pubblicata una nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per chiarire il seguente quesito: a partire da quando l'ente propositore deve avere la qualifica di ente del Terzo Settore?

La nota precisa che il possesso della qualifica soggettiva di ente del Terzo Settore da parte del beneficiario delle erogazioni liberali ha rilevanza ai fini della legittima fruizione del credito d'imposta da parte dei contribuenti che effettuano tali erogazioni in favore dell'ETS. Pertanto, è necessario che l'ente beneficiario sia in possesso della qualificazione soggettiva di ente del Terzo Settore al momento della presentazione dell'istanza e alla data di adozione del provvedimento di approvazione dell'elenco dei progetti di recupero ammessi al Social Bonus. Tale qualificazione deve inoltre perdurare per tutto il periodo di realizzazione del progetto di recupero.

Adempimenti per gli enti del Terzo Settore

Per permettere ai soggetti (persone fisiche o persone giuridiche) che effettuano erogazioni nei loro confronti di beneficiare del Social Bonus, gli ETS proponenti dei progetti di recupero e restauro devono presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese) l'istanza di partecipazione al procedimento entro una delle tre scadenze previste durante l'anno: il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre.

Per presentare la domanda occorre compilare il format disponibile sulla piattaforma ministeriale, alla quale è possibile accedere tramite le credenziali SPID, CIE ed eIDAS, allegando la modulistica prevista. In particolare, alla richiesta di ammissione occorrerà allegare:

  • dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relative al possesso dei requisiti previsti per poter accedere al bonus del governo di cui al paragrafo precedente;
  • statuto dell'ente proponente e dell'eventuale ente partner;
  • ultimo bilancio approvato dell'ente proponente e dell'eventuale ente partner;
  • dichiarazione di partenariato, se pertinente;
  • almeno due fotografie del bene oggetto dell'intervento;
  • provvedimento amministrativo di assegnazione del bene;
  • computo metrico - estimativo dei costi;
  • cronoprogramma delle attività progettuali.

Una volta approvato il progetto relativo al Social Bonus, l'ente propositore è tenuto a comunicare ogni tre mesi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'importo delle singole erogazioni liberali ricevute durante il rispettivo trimestre. Deve inoltre comunicare pubblicamente, oltre all'ammontare delle donazioni, le informazioni riguardanti la loro destinazione e il loro utilizzo, tramite il proprio sito web istituzionale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha messo a disposizione degli enti del Terzo Settore un manuale con tutte le informazioni necessarie per presentare la domanda come ente beneficiario dei progetti di recupero nell'ambito del Social Bonus.

I contenuti di questo articolo hanno uno scopo puramente informativo e formativo e non devono essere intesi come consulenza legale o fiscale. Stripe non garantisce l'accuratezza, la completezza, l'adeguatezza o l'attualità delle informazioni contenute nell'articolo. Per assistenza sulla tua situazione specifica, rivolgiti a un avvocato o a un commercialista competente e abilitato all'esercizio della professione nella tua giurisdizione.

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