Il regime OSS in Italia per la vendita di beni e servizi ai consumatori finali

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Ulteriori informazioni 
  1. Introduzione
  2. Che cos’è il regime OSS
  3. Che vantaggi offre il regime OSS
  4. Chi può accedere al regime OSS
    1. Regime OSS UE
    2. Regime OSS non UE
  5. Come funziona il regime OSS
    1. Dichiarazione Iva nel regime OSS
    2. Dichiarazione Iva OSS UE
    3. Dichiarazione Iva OSS non UE
    4. Versamento Iva nel regime OSS
  6. Cause di esclusione dal regime OSS
  7. Come registrarsi al regime OSS

Se gestisci un'attività che vende beni o servizi a distanza a consumatori privati in altri Stati membri dell'Unione Europea, potresti essere soggetto a Iva in quei Paesi. La gestione dell'Iva può diventare complessa, soprattutto se intrattieni rapporti commerciali con più paesi dell'UE. Per semplificare queste operazioni, l'UE ha introdotto il regime Iva OSS (One Stop Shop) per la vendita di beni e servizi ai consumatori finali, che permette di registrarsi, dichiarare e pagare l'Iva dovuta in un solo stato membro, anziché dover lo fare in ogni Paese in cui hai clienti. In questo articolo approfondiremo cos'è il regime OSS e come funziona, chi ne può usufruire e come registrarsi.

Contenuto dell'articolo

  • Che cos'è il regime OSS
  • Che vantaggi offre il regime OSS
  • Chi può accedere al regime OSS
  • Come funziona il regime OSS
  • Cause di esclusione dal regime OSS
  • Come registrarsi al regime OSS

Che cos'è il regime OSS

Il regime OSS (One Stop Shop) è un regime opzionale Iva che può essere adottato dalle imprese che forniscono prestazioni di servizi verso clienti consumatori finali (B2C) in altri Stati membri dell'UE, per le vendite intracomunitarie a distanza e per le cessioni di beni tramite interfacce elettroniche. Questo regime speciale semplifica la gestione dell'imposta sul valore aggiunto consentendo alle imprese di registrarsi, dichiarare e versare l'Iva dovuta in un unico Stato membro (detto Stato membro di identificazione), invece di doversi registrare in ogni singolo Paese UE in cui effettuano vendite. Sarà poi lo Stato di identificazione a provvedere alla ripartizione degli importi tra gli Stati UE interessati.

Il regime OSS amplia il campo di applicazione del precedente MOSS (che riguardava solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, i cosiddetti TTE) e comprende le seguenti transazioni:

Transazioni incluse nel regime OSS - Elenco delle transazioni incluse nel regime Iva OSS

È previsto inoltre il regime speciale IOSS che riguarda la vendita a distanza B2C (anche tramite interfacce) di beni importati da territori o Paesi terzi di valore non superiore a 150 euro. In questo caso l'assolvimento dell'Iva all'importazione viene semplificato qualora il titolare di partita Iva opti per il regime speciale IOSS. Anche il regime IOSS, infatti, permette di contabilizzare l'Iva, dovuta in più giurisdizioni Iva dell'UE, utilizzando un'unica registrazione e una sola dichiarazione IOSS.

Che vantaggi offre il regime OSS

Accedendo al regime OSS, puoi usufruire dei seguenti vantaggi:

  • Riduzione degli oneri amministrativi
    Basta registrarsi ai fini IVA in un unico Stato membro, invece che dover gestire registrazioni IVA separate in ogni Stato membro dell’UE in cui effettui vendite. Questo permette inoltre di collaborare con l'amministrazione fiscale dello Stato membro in cui la tua attività è registrata per l'OSS in un'unica lingua, anche se le tue vendite avvengono in tutta l'UE.

  • Semplificazione della conformità fiscale
    Potendo dichiarare l'IVA tramite un'unica dichiarazione OSS IVA ed effettuare un unico pagamento dell'IVA su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi, è più facile garantire la conformità, riducendo il rischio di errori e sanzioni.

  • Migliore efficienza operativa
    Dovendo dedicare meno tempo alle pratiche burocratiche, puoi concentrarti maggiormente sulla crescita della tua attività.

  • Espansione internazionale
    Grazie all'eliminazione delle barriere fiscali, con l'OSS puoi competere con più facilità a livello europeo e di conseguenza ampliare la tua clientela in nuovi mercati.

Chi può accedere al regime OSS

A tal proposito occorre distinguere tra due tipi di regimi OSS differenti: il regime OSS UE e il regime OSS non UE.

Regime OSS UE

Possono accedere al regime UE:

  • i soggetti passivi domiciliati o residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, per tutti i servizi forniti in altri Stati membri dell'Unione europea a committenti non soggetti passivi d'imposta (consumatori finali), per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per tutte le cessioni di beni facilitate tramite l'uso di interfacce elettroniche;

  • i soggetti passivi domiciliati o residenti al di fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell'Unione europea e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato. I soggetti extra UE privi di stabile organizzazione che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato devono nominare un rappresentante fiscale al fine di registrarsi al regime.

Il regime include:

  • Vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
  • Vendite nazionali di beni effettuate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
  • Prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell'UE o da soggetti passivi stabiliti all'interno dell'UE ma non nello Stato membro di consumo, a soggetti non passivi (consumatori finali)

Regime OSS non UE

Questo regime è riservato esclusivamente alle attività economiche che non hanno né stabilito la sede della propria attività economica e né dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea. Anche se tali attività sono registrate o tenute a registrarsi ai fini Iva in uno degli Stati membri per prestazioni diverse da quelle di servizi B2C, possono comunque usufruire del regime non UE per le prestazioni B2C.

Il regime include tutte le prestazioni di servizi (compresi i servizi TTE) prestati nell'UE effettuate dai soggetti passivi di cui sopra a favore di consumatori finali. Se il fornitore sceglie di avvalersi del regime non UE, deve utilizzarlo per dichiarare e versare l'Iva per tutte queste prestazioni di servizi B2C nell'UE.

Come funziona il regime OSS

Con il decreto legislativo n. 83 del 25 maggio 2021, è stata introdotta una soglia annua, pari a 10.000 euro (valore totale al netto dell'Iva), al di sotto della quale le operazioni di e-commerce diretto (servizi digitali e di telecomunicazione) e quelle per le vendite a distanza nei rapporti B2C rese a privati consumatori di altri Paesi dell'UE sono imponibili ai fini Iva nello Stato membro di stabilimento del prestatore (Paese di origine). Se si supera tale soglia, l'Iva diventa imponibile, invece, nel Paese di residenza del consumatore finale (un altro Paese dell'UE). In questo caso, il titolare di partita Iva ha due opzioni:

  • Registrarsi in ciascun Paese dell'UE in cui effettua vendite, dichiarare e versare l'Iva separatamente in ognuno di questi Paesi.

  • Optare per il regime Iva OSS, registrandosi per il regime nel proprio Paese (per esempio, l'Italia), e gestire tutte le dichiarazioni e i versamenti dell'Iva tramite un'unica procedura. In questo caso, sarà l'amministrazione fiscale del Paese di registrazione (ad esempio, l'Italia) a occuparsi di redistribuire l'Iva versata ai vari Paesi di destinazione dei consumatori.

Dichiarazione Iva nel regime OSS

La dichiarazione Iva Oss deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate tramite il portale OSS con cadenza trimestrale, anche se non sono state effettuate operazioni nel corso del trimestre di riferimento. Ecco le scadenze:

  • 30 aprile, per il trimestre che termina il 31 marzo
  • 31 luglio, per il trimestre che termina il 30 giugno
  • 31 ottobre, per il trimestre che termina il 30 settembre
  • 31 gennaio, per il trimestre che termina il 31 dicembre

Dichiarazione Iva OSS UE

Le operazioni da includere nella dichiarazione variano a seconda del regime OSS adottato dal titolare di partita Iva e, se si tratta di un'interfaccia elettronica che facilita la cessione di beni:

  • Le attività in regime OSS UE stabilite in Italia devono includere nella dichiarazione le prestazioni di servizi a consumatori finali residenti in uno Stato membro diverso dall'Italia e le vendite a distanza intracomunitarie di beni.

  • Le attività non stabilite nell'UE e registrate all'OSS UE in Italia devono includere nella dichiarazione solo le vendite intracomunitarie di beni.

  • Le interfacce elettroniche (sia stabilite nell'UE che al di fuori dell'UE) che facilitano la cessione di beni registrate all'OSS UE in Italia devono includere nella dichiarazione le vendite a distanza intracomunitarie di beni e determinate cessioni nazionali di beni (cessioni nel contesto delle quali i beni si trovano in Italia, dove risiede anche l'acquirente a cui vengono inviati).

Dichiarazione Iva OSS non UE

Il soggetto passivo stabilito al di fuori del territorio dell'Unione europea e registrato all'OSS non UE deve indicare nella dichiarazione tutte le prestazioni di servizi (tra cui i servizi di telecomunicazione, radiodiffusione ed elettronici) effettuate a consumatori finali residenti negli Stati UE (comprese quelle nei confronti di consumatori residenti in Italia).

I servizi erogati a consumatori in uno Stato membro in cui il fornitore è stabilito devono essere dichiarati nella dichiarazione Iva nazionale del rispettivo Stato membro, indipendentemente dal fatto che tale stabile organizzazione partecipi o meno alla prestazione di servizi.

Tutte le dichiarazioni devono includere:

  • il numero identificativo Iva;
  • il periodo di riferimento;
  • la valuta utilizzata
  • l'ammontare (al netto dell'Iva) delle prestazioni effettuate nel trimestre di riferimento nell'ambito del regime OSS, suddivise per ciascuno Stato membro di consumo e suddiviso per aliquote.

I soggetti che dispongono di stabili organizzazioni in altri Paesi membri devono includere nella dichiarazione:

  • l'ammontare dei servizi digitali forniti attraverso una stabile organizzazione in ogni Stato membro, diverso da quello in cui tale organizzazione è situata e in cui i clienti sono domiciliati o residenti;
  • il numero identificativo Iva o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione.

Versamento Iva nel regime OSS

Per pagare l'Iva nell'ambito del regime OSS basta recarsi sul sito dell'Agenzia delle Entrate accedendo alla tua area riservata seguendo la seguente procedura:

  • Vai nell'Area Servizi e seleziona "Istanze, comunicazioni e certificati"
  • Seleziona "MOSS, OSS, IOSS"
  • Fai clic su "OSS"
  • Dopodiché, seleziona "Pagamento OSS" e "Accedi a pagamenti".
  • A questo punto seleziona l'anno relativo alla dichiarazione in oggetto e conferma.
  • Seleziona poi la dichiarazione che risulta ancora da versare e puoi scegliere la data in cui effettuare il pagamento.
  • Il programma ti ricorda la scadenza, dopodiché puoi fare clic su "Conferma" e infine effettuare il pagamento.

La gestione della conformità all'Iva può essere complessa per la tua attività, soprattutto man mano che ti espandi in nuovi mercati. Soluzioni come Stripe Tax ti permettono di calcolare e riscuotere le imposte a livello globale con una sola integrazione. Inoltre, i report riepilogativi dettagliati di Stripe Tax rispettano i requisiti di formattazione per le dichiarazioni fiscali di ogni località in modo tale che sia facile dichiarare e versare le imposte in autonomia, con un commercialista o un partner di preferenza.

Cause di esclusione dal regime OSS

Le attività possono essere escluse dal regime speciale se:

  • comunicano di non fornire più servizi digitali;
  • si presume che abbiamo cessato l'attività di fornitura dei servizi;
  • non soddisfano più i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;
  • persistono a non osservare le norme relative al regime speciale.

Come registrarsi al regime OSS

Per l'iscrizione al regime OSS, devi effettuare la registrazione telematica nella tua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, alla voce "Regimi Iva MOSS, OSS e IOSS". Qui puoi scegliere a quale regime registrarti, inserisci il tuo numero di partita Iva, la data di inizio regime e tutti i campi riguardanti le informazioni sull'eventuale possesso di stabili organizzazioni in altri stati membri (identificazione diretta) o eventuali "identificazioni fiscali all'estero" (identificazione indiretta). Se non hai altre partite Iva aperte all'estero, puoi ignorare tali campi. Una volta terminata la registrazione, il sistema visualizza una schermata di conferma e puoi scaricare un file PDF con la ricevuta di registrazione.

La registrazione telematica ha effetto dal primo giorno del trimestre successivo a quello in cui hai comunicato allo stato membro di identificazione la tua iscrizione. Nel caso ad esempio tu voglia iscriverti al regime OSS nel terzo trimestre dell'anno in corso (luglio, agosto, settembre), dovrai darne comunicazione al massimo entro il 30 giugno.

I contenuti di questo articolo hanno uno scopo puramente informativo e formativo e non devono essere intesi come consulenza legale o fiscale. Stripe non garantisce l'accuratezza, la completezza, l'adeguatezza o l'attualità delle informazioni contenute nell'articolo. Per assistenza sulla tua situazione specifica, rivolgiti a un avvocato o a un commercialista competente e abilitato all'esercizio della professione nella tua giurisdizione.

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