Le imprese estere che desiderano operare in Italia hanno a disposizione diverse opzioni: realizzare un'unità locale, costituire una filiale (soggetta agli stessi adempimenti fiscali di qualsiasi altra azienda residente in Italia) o costituire una nuova società direttamente sul territorio italiano. Le unità locali, come un ufficio di rappresentanza, non producono reddito in Italia e perciò non sono soggette ad alcuna tassazione in questo Paese. Per essere considerate tali e accedere al trattamento fiscale a loro riservato, però, occorre fare attenzione che non assumano le caratteristiche di stabile organizzazione (devono svolgere operazioni esclusivamente ausiliarie, cioè che fungono da supporto del core business di cui non sono parte essenziale, come, ad esempio, raccolta di informazioni per l'impresa, acquisto di beni o merci, attività informatiche, ecc.). Sussistono infatti le condizioni per configurarsi come stabile organizzazione se svolgono altre attività, e diventerebbero in quel caso soggette alle imposte sui redditi d'impresa in Italia. Ma che cosa si intende per stabile organizzazione? In questo articolo approfondiamo questo concetto, le tipologie esistenti e le implicazioni fiscali.
Contenuto dell'articolo
- Che cosa si intende per stabile organizzazione in Italia
- Tipologie di stabile organizzazione
- Come aprire una stabile organizzazione in Italia
- Adempimenti fiscali per le stabili organizzazioni in Italia
Che cosa si intende per stabile organizzazione in Italia
Per esercitare un'attività economica in modo stabile in Italia è necessario stabilire una "stabile organizzazione" nel territorio dello Stato. Ma cosa si intende per stabile organizzazione? Si tratta di una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato. La definizione di stabile organizzazione è contenuta nell'articolo 162 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Tale normativa è stata successivamente modificata dalle Legge di Bilancio 2018 (legge del 27 dicembre 2017 n.205).
Le modifiche più importanti riguardano:
- l'aggiornamento della definizione di stabile organizzazione personale;
- l'introduzione della anti-fragmentation rule;
- la rivisitazione dell'elenco dei casi in cui non si ha una stabile organizzazione;
- l'introduzione della disposizione secondo cui costituisce la presenza di una stabile organizzazione in Italia anche "una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso".
La legge italiana è allineata con le convenzioni internazionali in materia, in particolare le seguenti:
- Progetto BEPS promosso da OCSE-GF20, finalizzato al contrasto delle strategie delle imprese multinazionali per sfruttare la mancanza di disposizioni normative omogenee allo scopo di spostare la base imponibile dai Paesi ad alta fiscalità verso altri con pressione fiscale bassa o nulla
- Modello di convenzione OCSE contro le doppie imposizioni
- Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti
Tipologie di stabile organizzazione
La normativa configura tre diversi tipi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato:
Sede materiale permanente con una presenza fisica
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The nonresident company conducts online operations in Italy with servers, websites, and users based in the country. |
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Sede materiale permanente senza una presenza fisica
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The nonresident company has a physical presence in Italy, such as an office, workshop, or laboratory. |
Sede permanente personale
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The nonresident company uses an agent based in Italy; the agent acts on the company’s behalf, regularly concluding contracts or carrying out actions aimed at concluding contracts. |
Vediamo ognuna di queste tipologie in dettaglio.
Stabile organizzazione materiale con consistenza fisica
La stabile organizzazione materiale con consistenza fisica deve essere costituita necessariamente da una sede fissa d'affari per mezzo della quale l'impresa non residente svolge tutta o una parte della sua attività nel territorio dello Stato. Che cosa costituisce una sede fissa d'affari? Ecco gli esempi di stabile organizzazione in Italia previsti dalla normativa (art. 162, comma 2):
- Una sede di direzione
- Una succursale
- Un ufficio
- Un'officina
- Un laboratorio
- Una miniera, un deposito, una cava e altri luoghi di estrazione di risorse naturali
- Una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso
- Cantieri di costruzione o assemblaggio con durata superiore a tre mesi
I seguenti casi, invece, non costituiscono una stabile organizzazione (art. 162, comma 4):
a. L'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa
b. La disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna
c. La disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa
d. La disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa
e. La disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività
f. La disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività finanziarie menzionate nelle lettere da a) ad e)
Stabile organizzazione materiale senza consistenza fisica
Con la legge di Bilancio 2018, la legislazione italiana è intervenuta per disciplinare in particolare la "presenza digitale significativa" introducendo il comma f bis dell'articolo 162, in cui si stabilisce che l'espressione "stabile organizzazione" include anche "una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso". In tal modo il concetto di stabile organizzazione non è più legato alla presenza di una sede fissa d'affari, ma si introduce una consistenza non materiale nel territorio dello Stato.
Questa nuova definizione è stata creata per adeguare la legislazione alla digital economy, allo scopo di imporre imposte sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi erogati tramite mezzi elettronici. Di conseguenza, per stabilire la presenza o meno di una stabile organizzazione, occorre concentrarsi su criteri oggettivi (es. l'ammontare delle vendite dirette in un determinato mercato, il numero di utenti registrati presenti in quel mercato, la presenza di un server dislocato su territorio italiano, ecc.).
Stabile organizzazione personale
Si verifica quando un soggetto agisce nel territorio italiano per conto di un'impresa non residente e abitualmente conclude contratti (o agisce a tale fine) che poi non subiscono modifiche sostanziali da parte dell'impresa stessa. Se tali contratti sono stipulati in nome dell'impresa preponente o comunque sono relativi alla fornitura di beni o servizi da parte di tale impresa, oppure relativi al trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto di utilizzo di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, in questo caso l'impresa non residente si considera in possesso di una stabile organizzazione in Italia in relazione ad ogni attività svolta dall'agente per suo conto (a meno che quest'ultimo non si limiti a svolgere attività che effettivamente risultino di carattere preparatorio e ausiliario).
Non si ha una stabile organizzazione quando il soggetto che opera nel territorio dello Stato per conto dell'impresa non residente svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito della propria ordinaria attività. Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, non si considera indipendente.
Anti-fragmentation rule
Il nuovo comma 5 dell'art. 162 introduce la disposizione che mira a evitare che l'impresa non residente frammenti artificiosamente un'attività unitaria tra più imprese collegate che, considerate singolarmente, potrebbero non possedere i requisiti minimi richiesti per acquisire autonoma rilevanza fiscale, ricadendo quindi in una delle ipotesi menzionate sopra in cui non si verifica una stabile organizzazione.
Come aprire una stabile organizzazione in Italia
Ecco gli step da seguire per procedere all'apertura di una stabile organizzazione in Italia da parte di una società estera:
- Verbale di istituzione della sede italiana
- Nomina del rappresentante in Italia
- Attivazione di una casella di posta elettronica certificata (PEC)
- Deposito del verbale e dello statuto presso un notaio
- Deposito presso il Registro delle Imprese
- Richiesta di rilascio del codice fiscale e del numero di partita Iva all'Agenzia delle Entrate
- Iscrizioni all'INAIL in caso di dipendenti
- Iscrizione all'INPS in presenza dei requisiti
Adempimenti fiscali per le stabili organizzazioni in Italia
Ricordiamo che una stabile organizzazione in Italia di un'impresa o un soggetto estero è una entità fiscale separata dalla sua casa madre estera, soggetta ad autonoma tassazione in Italia. La stabile organizzazione è perciò tenuta al pagamento delle imposte dirette (IRES, l'imposta sul reddito delle società in Italia, ed IRAP, l'imposta Regionale sulle Attività Produttive) come un soggetto residente in Italia. Entrambe le imposte vengono determinate in base al bilancio redatto secondo gli stessi principi contabili applicabili alle imprese residenti.
Di conseguenza, le stabili organizzazioni in Italia sono tenute a emettere le fatture elettroniche per le operazioni attive e a registrare le fatture passive. Sono inoltre tenute a presentare la dichiarazione dei redditi annuale tramite il modello redditi SC.
La stabile organizzazione è quindi soggetto autonomo d'imposta in Italia, ma anche nel Paese di residenza della Società Madre, il che potrebbe portare a situazioni di doppia imposizione, che sono però attenute o eliminate tramite l'applicazione delle Convenzioni contro le Doppie Imposizioni.
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I contenuti di questo articolo hanno uno scopo puramente informativo e formativo e non devono essere intesi come consulenza legale o fiscale. Stripe non garantisce l'accuratezza, la completezza, l'adeguatezza o l'attualità delle informazioni contenute nell'articolo. Per assistenza sulla tua situazione specifica, rivolgiti a un avvocato o a un commercialista competente e abilitato all'esercizio della professione nella tua giurisdizione.