L'Iva (imposta sul valore aggiunto) rappresenta un elemento cruciale nella gestione fiscale delle attività commerciali in Italia. Se hai un'attività che opera in Italia o se stai pensando di espanderti in questo Paese, comprendere chi è il soggetto passivo Iva e quali sono i suoi obblighi fiscali è fondamentale per una gestione aziendale efficiente e conforme. In questo articolo, analizzeremo la definizione di soggetto passivo Iva, chi rientra in questa categoria, quali sono gli obblighi di fatturazione e quali possibilità di detrazione dell'Iva sussistono.
Contenuto dell'articolo
- Chi sono i soggetti passivi Iva
- La fatturazione per i soggetti passivi Iva
- I tre presupposti per l'applicazione dell'Iva
- Territorialità Iva per i soggetti passivi
- Quando non si applica l'Iva
- Detrazione dell'Iva per i soggetti passivi
Chi sono i soggetti passivi IVA
Soggetti passivi IVA secondo il diritto europeo
Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2006/112/CE, è considerato soggetto passivo IVA chiunque eserciti in modo autonomo un'attività economica, indipendentemente dal luogo, dalle finalità o dai risultati. Per attività economiche si intendono, in particolare, le seguenti:
Qualsiasi attività svolta da produttori, commercianti o fornitori di servizi, comprese le attività minerarie, agricole o i servizi professionali
L'utilizzo di un bene materiale o immateriale al fine di ottenere un reddito su base continuativa
Può rientrare fra i soggetti passivi anche chi effettua in modo occasionale la cessione di mezzi di trasporto nuovi che vengono consegnati al cliente dal venditore o dall’acquirente, o per loro conto, al di fuori di uno Stato membro ma all'interno dell'UE.
Soggetti passivi IVA ai sensi della normativa italiana
Ai sensi della normativa italiana, sono soggetti passivi IVA coloro che forniscono beni o prestano servizi soggetti a IVA nell'ambito di un'attività commerciale, artistica o professionale, come definito dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Sono soggetti passivi IVA anche coloro che, nell'ambito di tali attività, effettuano importazioni o operazioni intracomunitarie.
I soggetti passivi IVA (noti anche come “soggetti passivi de jure”) devono applicare l'IVA sulle fatture come costo aggiuntivo al prezzo dei beni o dei servizi venduti. Tuttavia, sono i clienti (o "soggetti passivi de facto") a sostenere in ultima analisi l'onere economico, pur non avendo obblighi diretti nei confronti dell'Erario.
I soggetti passivi IVA, essendo obbligati ad applicare l'IVA sulle proprie vendite, sono tenuti a versare alle autorità fiscali l'IVA riscossa sulle operazioni imponibili, comprese le operazioni intracomunitarie. I soggetti passivi IVA devono inoltre ottemperare agli obblighi di documentazione e registrazione per le operazioni soggette a IVA, anche se non sono tenuti al pagamento dell'imposta (articolo 17, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972 e articolo 44, comma 1, primo capoverso, del D.L. n. 331 del 1993).
Soggetti non passivi IVA
L'autorità fiscale non considera soggetti passivi IVA le persone fisiche o i soggetti passivi che svolgono attività per uso personale o per conto dei propri dipendenti. Sebbene i clienti privati siano di fatto contribuenti, in quanto non possono recuperare l'imposta versata, non sono considerati soggetti passivi IVA poiché non hanno obblighi fiscali né rapporti con le autorità fiscali.
La fatturazione per i soggetti passivi Iva
I soggetti passivi d'imposta che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili hanno l'obbligo di emissione della fattura. In Italia tale fattura, dal 1° gennaio 2019, deve essere emessa in formato elettronico con invio al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate.
L'emissione della fattura è obbligatoria sia quando la vendita di un bene o la fornitura di un servizio avviene tra soggetti titolari di partita Iva, ovvero nelle transazioni B2B (Business to Business), sia quando il prestatore è un soggetto passivo Iva e il committente è un consumatore finale, rientrando così nelle operazioni B2C (Business to Consumer).
Per emettere correttamente una fattura elettronica, occorre avvalersi di un apposito software di fatturazione elettronica e assicurarsi che la fattura contenga i seguenti dati:
- Data di emissione della fattura
- Numero univoco progressivo della fattura
- Dati dell'emittente (ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio)
- Numero di partita Iva
- Dati del committente (ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio)
- Numero di partita Iva del committente o, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento. In caso di fattura verso un privato, occorre inserire il codice fiscale, in quanto si tratta di un consumatore finale non dotato di numero di partita Iva.
- Descrizione, quantità e prezzi dei prodotti/servizi oggetto dell'operazione
- Data in cui è effettuata la cessione di beni/la prestazione di servizi
- Data in cui è corrisposto il pagamento, se diversa dalla data di emissione della fattura
- Aliquota Iva e imponibile
- Codice destinatario per le fatture a un'impresa o a un libero professionista e codice univoco per le fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione; in caso di fattura verso un privato, occorre inserire il codice "0000000" nel campo del codice destinatario
I tre presupposti per l'applicazione dell'IVA
L'IVA si applica secondo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il quale stabilisce che "l'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate".
Affinché l'IVA sia applicabile, l'operazione deve soddisfare tre condizioni di base:
Requisito oggettivo
L'operazione deve rientrare nella definizione di cessione di beni o prestazione di servizi, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica.Requisito soggettivo
Le operazioni devono essere effettuate da soggetti che esercitano abitualmente attività commerciali o di lavoro autonomo.Requisito territoriale
Le operazioni devono avvenire all'interno del territorio italiano.
Giurisdizioni IVA per i soggetti passivi
Il principio di territorialità determina dove si applica l'IVA sulle operazioni effettuate o ricevute da soggetti tassabili all'interno del territorio italiano.
Significato del principio di territorialità
Affinché un'operazione sia soggetta all'IVA, la cessione di beni o la prestazione di servizi deve avvenire nel territorio italiano.
Secondo l'autorità fiscale, la cessione di beni si considera effettuata in Italia se ha per oggetto immobili o beni mobili nazionali, dell'UE soggetti a un regime di importazione temporanea nel Paese.
Inoltre, l'autorità fiscale considera le prestazioni di servizi generici effettuate in Italia se sono rese a soggetti passivi con sede nel Paese (ossia B2B). Altri servizi si considerano effettuati in Italia se sono forniti da soggetti passivi con sede nel Paese a clienti non soggetti passivi (ossia B2C).
Quando non si applica l'IVA
In Italia, l'IVA non si applica a tre principali categorie di operazioni: non imponibili, esenti ed escluse.
Operazioni non imponibili
Le operazioni esenti si riferiscono alla vendita di beni e alla prestazione di servizi nell'ambito di rapporti commerciali con Paesi esteri. In questi casi, si applicano gli obblighi relativi alla fatturazione, alla registrazione e alla dichiarazione IVA, ma l'autorità fiscale non addebita l'imposta al cliente. Le principali operazioni che rientrano in questa categoria sono:
- Esportazioni
- Operazioni assimilate alle esportazioni
- Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali
- Cessioni ai viaggiatori extracomunitari
- Operazioni con San Marino e Città del Vaticano
- Operazioni effettuate in virtù di trattati e accordi internazionali
- Cessioni intracomunitarie
Operazioni esenti
Le operazioni esenti sono quelle relative a beni e servizi specifici che la normativa classifica esplicitamente come non soggetti all'IVA. Tra queste figurano servizi quali l'assistenza sanitaria, le attività educative e culturali e alcuni tipi di operazioni immobiliari. L'elenco completo è riportato nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. A tali operazioni si applicano comunque gli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione, ma l'IVA non viene addebitata al cliente.
Operazioni escluse
Sono escluse le operazioni che non soddisfano almeno uno dei requisiti fondamentali (oggettivo, soggettivo o territoriale) per l'applicazione dell'IVA. Due esempi sono gli interessi di mora e le spese di imballaggio. Poiché tali operazioni non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, non richiedono la fatturazione né la registrazione e non danno diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti correlati.
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Detrazione dell'IVA per i soggetti passivi
La detrazione dell'IVA è una procedura che consente ai soggetti passivi di sottrarre l'IVA pagata sugli acquisti aziendali dall'importo dell'IVA dovuta. In pratica, permette a un'attività di ridurre l'IVA da versare allo Stato detraendo l'IVA già pagata sui beni o servizi acquistati per la propria attività.
Affinché un soggetto passivo IVA possa detrarre l'IVA, deve soddisfare le seguenti condizioni:
- Il fornitore deve applicare correttamente il recupero dell'IVA, ovvero addebitare l'imposta al cliente in fattura, in modo da poter recuperare l'IVA versata.
- La transazione deve essere pertinente all'attività aziendale, ovvero deve esistere un nesso diretto e immediato tra gli acquisti e l'attività aziendale.
- Non deve sussistere alcuna delle condizioni di non deducibilità dell'IVA, come previsto dagli articoli 19-bis1 e 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
- È possibile detrarre l'IVA solo se si effettuano operazioni imponibili o non imponibili; non è possibile detrarla per le operazioni esenti o escluse.
I contenuti di questo articolo hanno uno scopo puramente informativo e formativo e non devono essere intesi come consulenza legale o fiscale. Stripe non garantisce l'accuratezza, la completezza, l'adeguatezza o l'attualità delle informazioni contenute nell'articolo. Per assistenza sulla tua situazione specifica, rivolgiti a un avvocato o a un commercialista competente e abilitato all'esercizio della professione nella tua giurisdizione.