Nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nasce il Il Piano Transizione 5.0. Il piano del governo italiano si inserisce nella graduale evoluzione verso il concetto di Industria 5.0 e, rispetto ai programmi precedenti di sostegno all'innovazione delle imprese (Industria 4.0, Impresa 4.0 e infine Transizione 4.0), il 5.0 è in particolare finalizzato a raggiungere obiettivi di efficientamento energetico nei processi produttivi delle imprese italiane. In questo articolo scoprirai che cos'è il Piano Transizione 5.0, a chi si rivolge e cosa può finanziare.
Contenuto dell'articolo
- Che cos'è il Piano Transizione 5.0
- Chi può accedere
- Come presentare la domanda per le agevolazioni del Piano Transizione 5.0
- Che cosa può finanziare il Piano Transizione 5.0
- Aliquote del credito d'imposta per il Piano Transizione 5.0
Che cos'è il Piano Transizione 5.0
L'articolo 38 del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, ha istituito il nuovo Piano Transizione 5.0, in complementarità al Piano Transizione 4.0. Il nuovo piano, in linea con l'evoluzione verso il concetto di Industria 5.0, si inserisce nel contesto di una più ampia strategia finalizzata a favorire il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese. Introduce, infatti, un credito d'imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti nell'ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3 per cento, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento stesso non inferiore al 5 per cento.
Il Piano ha stanziato risorse pari a 6,3 miliardi di euro, che si aggiungono ai 6,4 miliardi già previsti dalla legge di bilancio, per un totale di 12,7 miliardi per investimenti 5.0 effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025.
Dal punto di vista del calcolo delle imposte sui redditi, il credito d'imposta 5.0 non concorre alla formazione del reddito e alla base imponibile IRAP.
Il credito d'imposta non è cumulabile con il credito d'imposta Transizione 4.0 o con quello per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES) unica. Tuttavia, può essere cumulato con altre agevolazioni (come la Nuova Sabatini), a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento.
Chi può accedere
Possono beneficiare del credito d'imposta 5.0 tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Sono inoltre escluse le aziende che non rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e che non adempiono agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Come presentare la domanda per le agevolazioni del Piano Transizione 5.0
Come per il Piano Transizione 4.0, per accedere alle agevolazioni è obbligatorio presentare una comunicazione preventiva e una al completamento nel progetto. Nello specifico, per il Piano Transizione 5.0 è necessario presentare una certificazione ex-ante che attesti la prevista riduzione dei consumi energetici realizzabile tramite gli investimenti in progetto, e una ex-post comprovante l'effettiva realizzazione degli investimenti in conformità con la certificazione ex ante. È stata pubblicata la Circolare del 16 agosto del MIMIT e del GSE con tutti i dettagli che occorre conoscere per poter accedere al credito di imposta Transizione 5.0.
Il 7 agosto 2024 ha aperto la piattaforma informatica per la presentazione delle comunicazioni preventive per accedere al credito d'imposta per il Piano Transizione 5.0. Sarà inoltre obbligatoria presentare, tramite la stessa piattaforma, la conferma dell'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto di almeno il 20% del costo totale di acquisizione. Tutte le comunicazioni vanno presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione del piano sul sito Internet del GSE nell'apposita sezione "Transizione 5.0". Sul sito è possibile trovare i moduli necessari e le istruzioni per la compilazione.
Che cosa può finanziare il Piano Transizione 5.0
Il credito d'imposta 5.0 è riconosciuto a condizione che gli investimenti effettuati realizzino una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per la struttura produttiva o di almeno il 5% del processo interessato dall'investimento. Tale riduzione dei consumi energetici deve conseguire da investimenti in beni materiali e immateriali come dagli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 23. Tra i beni immateriali rientrano anche:
- software, sistemi, piattaforme o applicazioni per la gestione degli impianti che permettano di monitorare i consumi energetici o che introducono meccanismi di efficienza energetica attraverso la raccolta o l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo;
- i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme sopra menzionate.
Sono inoltre agevolabili i seguenti progetti di investimento:
- i beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta;
- le spese per la formazione del personale nell'ambito di competenze utili alla transizione dei processi produttivi (nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e nel limite massimo di 300 mila euro).
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Progetti non ammissibili
L'articolo 5 del Decreto 24 luglio 2024 recante le modalità attuative dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 specifica che, per non arrecare danno all'ambiente, alcuni tipi di progetti di innovazione non sono considerati ammissibili, anche se potenzialmente dotati dei requisiti necessari. Si tratta degli investimenti destinati:
- ad attività direttamente connesse all'uso dei combustibili fossili;
- ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote ad emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente.
Aliquote del credito d'imposta per il Piano Transizione 5.0
L'aliquota del credito d'imposta 5.0 varia in base all'ammontare dell'investimento e alla conseguente riduzione dei consumi. Di seguito riportiamo le aliquote per percentuale di riduzione dei consumi energetici a livello di struttura produttiva e a livello di processo interessato dall'investimento, per ogni quota di investimento: fino a 2,5 milioni di euro, da 2,5 a 10 milioni di euro e da 10 a 50 milioni di euro.
Quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro
Percentuale di riduzione dei consumi energetici a livello di impianto di produzione
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Percentuale di riduzione dei consumi energetici a livello di lavorazione
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Aliquota per credito di imposta
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3%–6% | 5%–10% | 35% |
6%–10% | 10%–15% | 40% |
Almeno 10% | Almeno 15% | 45% |
Quota di investimento da 2,5 a 10 milioni di euro
Percentuale di riduzione dei consumi energetici a livello di impianto di produzione
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Percentuale di riduzione dei consumi energetici a livello di lavorazione
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Aliquota per credito di imposta
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3%–6% | 5%–10% | 15% |
6%–10% | 10%–15% | 20% |
Almeno 10% | Almeno 15% | 25% |
Quota di investimento da 10 a 50 milioni di euro
Percentuale di riduzione dei consumi energetici a livello di impianto di produzione
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Percentuale di riduzione dei consumi energetici a livello di lavorazione
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Aliquota per credito di imposta
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3%–6% | 5%–10% | 5% |
6%–10% | 10%–15% | 10% |
Almeno 10% | Almeno 15% | 15% |
I contenuti di questo articolo hanno uno scopo puramente informativo e formativo e non devono essere intesi come consulenza legale o fiscale. Stripe non garantisce l'accuratezza, la completezza, l'adeguatezza o l'attualità delle informazioni contenute nell'articolo. Per assistenza sulla tua situazione specifica, rivolgiti a un avvocato o a un commercialista competente e abilitato all'esercizio della professione nella tua giurisdizione.