DAC7: tutto quello che devono sapere le attività basate su piattaforme in Germania

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Ulteriori informazioni 
  1. Introduzione
  2. Direttiva DAC7: cos’è
    1. Contesto e obiettivi della direttiva DAC7
    2. Implementazione della direttiva DAC7 in Germania
    3. Implicazioni pratiche della direttiva DAC7 per i gestori delle piattaforme e i venditori
  3. Classificazione fiscale dei redditi derivanti dalle transazioni effettuate sulla piattaforma
    1. Venditori privati
    2. Venditori commerciali
  4. Obblighi di segnalazione nelle transazioni transfrontaliere sulle piattaforme
  5. Requisiti di fatturazione e documentazione per le piattaforme
    1. Quali operazioni devono essere documentate?
  6. Automazione della contabilità: applicazione pratica della direttiva DAC7

Dal 2023, le piattaforme online nell'UE sono tenute a dichiarare le transazioni dei propri venditori alle autorità fiscali ai sensi della direttiva DAC7. Anche le attività tedesche sono soggette a questa direttiva, pertanto devono assicurarsi di conoscere bene le implicazioni pratiche derivanti dall'attuale quadro normativo.

In questo articolo scoprirai cos'è la direttiva DAC7, quali elementi devi considerare nella classificazione dei redditi derivanti dalle transazioni sulle piattaforme ai fini fiscali e quali sono gli obblighi di segnalazione per le operazioni transfrontaliere. Spiegheremo anche quali sono i requisiti di fatturazione e documentazione che le piattaforme devono soddisfare e come implementare le norme previste dalla DAC7 nella pratica.

Contenuto dell'articolo

  • Direttiva DAC7: cos'è
  • Classificazione fiscale dei redditi derivanti dalle transazioni effettuate sulla piattaforma
  • Obblighi di segnalazione nelle transazioni transfrontaliere sulle piattaforme
  • Requisiti di fatturazione e documentazione per le piattaforme
  • Automazione della contabilità: applicazione pratica della direttiva DAC7

Direttiva DAC7: cos'è

La DAC7 si riferisce al settimo emendamento di una direttiva UE sulla cooperazione tra le autorità fiscali nell'Unione Europea (direttiva sulla cooperazione amministrativa). La direttiva (UE) 2021/514, come è ufficialmente denominata, obbliga gli operatori delle piattaforme digitali a raccogliere le informazioni fiscali relative ai propri venditori e a comunicarle alle autorità nazionali.

Contesto e obiettivi della direttiva DAC7

La direttiva DAC7 risale a un'iniziativa contenuta nel pacchetto fiscale della Commissione europea del 15 luglio 2020. L'obiettivo di questa serie di misure è rendere il sistema di tassazione all'interno dell'Unione europea più equo, semplice e trasparente. A tal fine, l'UE ha adeguato la direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale, inserendo norme specifiche per l'economia digitale.

L'attenzione è rivolta ai nuovi requisiti di trasparenza per le piattaforme digitali come strumento per colmare le lacune fiscali. In passato, i redditi generati tramite le piattaforme non sempre venivano registrati integralmente, lasciando così spazio a possibili violazioni delle normative fiscali. È in questo contesto che entra in gioco la direttiva DAC7. Basata su un ampio sistema di obblighi di due diligence e di segnalazione, la direttiva mira a colmare le attuali lacune informative e a consentire alle autorità fiscali di monitorare in modo più efficace i redditi derivanti dalle transazioni sulle piattaforme.

Pertanto, la direttiva DAC7 ha come obiettivi l'aumento della trasparenza fiscale nel commercio digitale, il contrasto alle frodi e all'evasione fiscale e la definizione di condizioni di concorrenza uniformi all'interno dell'UE.

Implementazione della direttiva DAC7 in Germania

La direttiva DAC7 ha imposto agli Stati membri dell'UE di adottare le disposizioni della legge nella legislazione nazionale entro la fine del 2022. In Germania, tali disposizioni sono state recepite nella legge sulla trasparenza fiscale delle piattaforme (PStTG). Ecco la cronologia delle fasi di attuazione:

  • Novembre 2022: la legge viene approvata dal Bundestag (Parlamento federale tedesco).
  • 20 dicembre 2022: il Bundesrat (Consiglio federale) approva la legge.
  • 1° gennaio 2023: la PStTG entra in vigore.
  • Febbraio 2023: il Ministero federale delle finanze pubblica una lettera di accompagnamento contenente le linee guida per la corretta attuazione.
  • 31 gennaio 2024: i gestori delle piattaforme sono tenuti a presentare le dichiarazioni relative all'anno solare 2023.

Implicazioni pratiche della direttiva DAC7 per i gestori delle piattaforme e i venditori

Il punto centrale della PStTG è l'obbligo per i gestori delle piattaforme in Germania di comunicare annualmente all'Ufficio federale delle imposte (BZSt) le informazioni relative ai redditi che i venditori soggetti a obbligo di segnalazione hanno percepito tramite la piattaforma. Rientrano nella categoria le persone fisiche e le aziende che, durante il periodo di riferimento, hanno svolto attività pertinenti o hanno ricevuto compensi per attività già svolte.

Obblighi per i gestori delle piattaforme

Pertanto, per i gestori delle piattaforme, la PStTG implica una notevole responsabilità in termini di organizzazione e documentazione. I gestori sono tenuti a raccogliere tutti i dati pertinenti sui venditori attivi sulla loro piattaforma e a comunicare tali informazioni al BZSt entro la scadenza prevista. Le informazioni raccolte riguardano i dati identificativi e fiscali, oltre ai dettagli sul reddito percepito da ciascun venditore, indipendentemente dal fatto che la sua attività abbia sede all'interno o all'esterno dell'UE.

Detto questo, la DAC7 generalmente non si applica quando, tramite la piattaforma, vengono venduti solo beni o servizi di proprietà della piattaforma stessa, senza il coinvolgimento di venditori terzi. In questo caso, il sito web non è considerato una piattaforma ai sensi della direttiva DAC7.

Per i venditori stessi, la DAC7 e la PStTG migliorano la trasparenza nei rapporti con le autorità fiscali. I redditi derivanti dalle transazioni sulle piattaforme sono più facili da tracciare, di conseguenza i venditori possono predisporre correttamente le loro dichiarazioni dei redditi, riducendo così il rischio di richieste di chiarimenti o verifiche fiscali. Allo stesso tempo, la DAC7 promuove condizioni di concorrenza eque, poiché tutti i gestori di piattaforme sono soggetti agli stessi obblighi di segnalazione.

Classificazione fiscale dei redditi derivanti dalle transazioni effettuate sulla piattaforma

Le dichiarazioni presentate ai sensi della DAC7 e della PStTG hanno implicazioni fiscali dirette per i venditori dichiarati. È importante classificare correttamente ai fini fiscali i redditi derivanti dalle transazioni sulla piattaforma in base al tipo di attività, al fine di determinare, tra l'altro, a quali imposte sono soggetti.

Venditori privati

Per i venditori privati che vendono prodotti o offrono servizi solo occasionalmente, i guadagni possono essere generalmente considerati come transazioni di vendita private o redditi derivanti da altri servizi. In questo caso, non si presume automaticamente l'esistenza di un'attività commerciale. Tuttavia, la procedura di segnalazione prevista dalla DAC7 semplifica la vendita di beni da parte di privati. Ai sensi della sezione 4.5 della PStTG, non è previsto l'obbligo di segnalazione per le attività che hanno effettuato meno di 30 vendite in un anno solare e generato un reddito da tali vendite inferiore a 2.000 euro. Questa regola si applica solo alla vendita di beni. Per altre attività, come gli affitti o i servizi personali come il trasporto, non è prevista alcuna soglia: l'obbligo di segnalazione si applica indipendentemente dall'importo del reddito.

In ogni caso, i gestori delle piattaforme sono tenuti a informare i venditori sui dati che trasmettono al BZSt. I contribuenti devono utilizzare queste informazioni come base per la propria dichiarazione dei redditi.

Indipendentemente dal fatto che i gestori della piattaforma dichiarino tale attività, non tutte le attività private comportano automaticamente un obbligo fiscale. Ciò che conta è come vengono classificati i guadagni generati da tale attività in base alle norme generali sull'imposta sul reddito. Le vendite private, in particolare, potrebbero essere esentasse in determinate circostanze, come nel caso della vendita di beni personali. Anche i guadagni occasionali derivanti da altri servizi potrebbero essere esenti, a condizione che siano percepiti occasionalmente, che non si svolga alcuna attività permanente e che non siano stati superati i limiti di esenzione fiscale applicabili.

Venditori commerciali

I ricavi percepiti dai venditori commerciali che vendono prodotti o servizi tramite le piattaforme su base regolare sono classificati come redditi d'impresa. Tali redditi sono soggetti all'imposta sul reddito e potrebbero essere soggetti anche all'imposta sulle attività produttive. Questi venditori sono inoltre soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA), a meno che non si applichi l'esenzione per i piccoli imprenditori ai sensi della sezione 19 della UStG (legge tedesca sull'IVA). Tale normativa, tuttavia, si applica se il reddito dell'attività nell'anno solare precedente non ha superato i 25.000 euro e se non si prevede che supererà i 100.000 euro nell'anno solare in corso.

Un'attività è considerata commerciale, in particolare, se il venditore la svolge in modo continuativo, se intende ricavarne un profitto e se partecipa ad attività economiche generali. I venditori commerciali sono tenuti a dichiarare integralmente il proprio reddito nella dichiarazione dei redditi e a conservare la relativa documentazione. Le autorità fiscali possono utilizzare i dati riportati nella DAC7 per verificare il reddito dichiarato. Tuttavia, tali segnalazioni non sostituiscono gli obblighi di collaborazione fiscale e di dichiarazione del contribuente.

Obblighi di segnalazione nelle transazioni transfrontaliere sulle piattaforme

Le piattaforme digitali operano spesso a livello transfrontaliero. I gestori delle piattaforme, i venditori e i clienti finali possono risiedere in Paesi diversi, e questo aspetto può rendere più complessa l'applicazione della direttiva DAC7. La DAC7 è stata specificamente concepita con una dimensione internazionale, al fine di garantire che il reddito imponibile possa essere rilevato indipendentemente dall'ubicazione del gestore della piattaforma o del venditore.

Secondo quanto previsto dalla PStTG, le piattaforme tedesche devono fornire informazioni sui venditori che hanno sede o sono soggetti a tassazione in Germania, nonché sui venditori che risiedono in un altro Stato membro dell'UE o che possiedono beni immobili tassabili in tale Stato. A determinate condizioni, anche i venditori provenienti da Paesi terzi (ossia paesi al di fuori dell'UE) sono soggetti all'obbligo di segnalazione, purché generino ricavi all'interno dell'UE tramite la piattaforma.

Le piattaforme situate in altri Stati membri dell'UE sono soggette alle normative nazionali. Anche i gestori di piattaforme di Paesi terzi sono soggetti agli obblighi di rendicontazione se supportano attività economiche svolte nell'UE da venditori tramite le loro piattaforme. In questo caso, devono soddisfare gli stessi requisiti in materia di raccolta e dichiarazione dei dati previsti per le piattaforme dell'UE, al fine di garantire la trasparenza fiscale.

Requisiti di fatturazione e documentazione per le piattaforme

I gestori delle piattaforme tedesche devono garantire che tutte le transazioni siano documentate in modo tracciabile e che soddisfino i requisiti fiscali. La fatturazione è fondamentale in questo senso, poiché le fatture costituiscono la base per il calcolo dell'IVA, per la contabilità e la segnalazione.

Quali operazioni devono essere documentate?

In primo luogo, i gestori delle piattaforme devono assicurarsi che ogni singola transazione sia attribuibile a un venditore specifico. Deve inoltre risultare chiaro quale servizio viene fatturato e se il ricavo risultante è tassabile o esentasse. Questa distinzione è importante sia ai fini dell'IVA che della corretta compilazione delle dichiarazioni DAC7.

Oltre alla fatturazione dei servizi resi dal venditore, i gestori delle piattaforme devono anche riportare e documentare in modo trasparente le commissioni addebitate. Questa operazione risulta particolarmente complicata per le piattaforme che operano con modelli tariffari variabili, basati sull'utilizzo o sulle transazioni. In questi casi, gli operatori devono produrre una documentazione chiara, dove vengono specificate le modalità di calcolo, ripartizione e fatturazione delle commissioni.

I gestori di piattaforme tedeschi sono soggetti a rispettare gli obblighi di documentazione e conservazione dei dati previsti dal Codice tributario tedesco (AO) e i principi per la corretta gestione e conservazione dei libri contabili, dei registri e dei documenti in formato elettronico (GoBD). I registri conservati devono essere completi, accurati, tempestivi e a norma di legge, in modo da poter essere utilizzati per le dichiarazioni IVA e le dichiarazioni DAC7. Processi contabili inadeguati o non a norma di legge possono non solo aumentare i rischi fiscali, ma anche dare origine a contestazioni formali da parte delle autorità fiscali.

Automazione della contabilità: applicazione pratica della direttiva DAC7

L'aumento dei volumi delle transazioni rende quasi impossibile gestire manualmente i requisiti pratici imposti dalla DAC7, dalla normativa fiscale e dalla contabilità. Le piattaforme coinvolte, in particolare le aziende che offrono Software-as-a-Service (SaaS), servizi di prenotazione o basati su API, devono affrontare sfide enormi. Tutte le transazioni, le fatture e i pagamenti devono essere correttamente registrati, dettagliati e documentati.

Pertanto, il compito dei gestori delle piattaforme è stabilire procedure per raccogliere e comunicare in modo sistematico le informazioni rilevanti e i dati sulle transazioni dei propri venditori. Devono inoltre calcolare le proprie commissioni, assegnarle alla categoria fiscale corretta e documentarle. Tutti i dati devono essere utilizzabili per la contabilità ordinaria, le dichiarazioni IVA e ai sensi della DAC7.

Le soluzioni tecnologiche che automatizzano i processi di pagamento, fatturazione e contabilità possono semplificare notevolmente tali procedure. Ad esempio, con Stripe Connect le piattaforme possono accettare pagamenti per conto dei venditori, gestire i bonifici eseguiti e acquisire i dati delle transazioni per ogni account connesso. Questi dati dettagliati sulle vendite e sui pagamenti possono fornire una base affidabile per adempiere agli obblighi di segnalazione della DAC7 e ai requisiti di documentazione fiscale. Le piattaforme che utilizzano Stripe Connect possono quindi rendere più efficienti i propri processi amministrativi interni.

I contenuti di questo articolo hanno uno scopo puramente informativo e formativo e non devono essere intesi come consulenza legale o fiscale. Stripe non garantisce l'accuratezza, la completezza, l'adeguatezza o l'attualità delle informazioni contenute nell'articolo. Per assistenza sulla tua situazione specifica, rivolgiti a un avvocato o a un commercialista competente e abilitato all'esercizio della professione nella tua giurisdizione.

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