Concetti di base sul ravvedimento operoso in Italia

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Ulteriori informazioni 
  1. Introduzione
  2. Che cos’è il ravvedimento operoso
  3. Tipi di ravvedimento operoso e sanzioni
  4. Come calcolare gli interessi
  5. Come effettuare il versamento

In caso di mancato, ritardato o insufficiente pagamento delle imposte in Italia, è previsto il pagamento di sanzioni, stabilite al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471/97. La sanzione base è pari al 30% della somma non versata o versata in ritardo, ridotta alla metà se il pagamento in ritardo non supera i 90 giorni. Tuttavia, il contribuente ha la possibilità di provvedere spontaneamente alla regolarizzazione della sua posizione tramite una procedura chiamata ravvedimento operoso, beneficiando così di ulteriori riduzioni delle sanzioni pecuniarie. In questo articolo scoprirai che cos'è il ravvedimento operoso, quali tipi esistono, a quanto ammontano le sanzioni e come procedere per il pagamento.

Contenuto dell'articolo

  • Che cos'è il ravvedimento operoso
  • Tipi di ravvedimento operoso e sanzioni
  • Come calcolare gli interessi
  • Come effettuare il versamento

Che cos'è il ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso, introdotto con il decreto legislativo numero 472 del 1997, è un importante istituto del diritto tributario italiano e consiste nella possibilità per il contribuente di regolarizzare gli omessi versamenti delle imposte beneficiando della riduzione delle sanzioni. Oltre alle sanzioni, il contribuente deve pagare gli interessi, calcolati sulla base del tasso annuo fissato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e che, a partire dal 1° gennaio 2024 è passato dal 5% al 2,50%.

La novità principale a favore del contribuente è stata introdotta dal decreto legislativo n. 158/2015 che ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, dimezzando la sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo inferiore a 90 giorni, che passa quindi dal 30% al 15%. Di conseguenza la sanzione ordinaria è come segue:

  • Per ritardi fino a 14 giorni: sanzione del 15% ridotta a 1/15 per giorno;
  • Per ritardi tra 15 e 90 gg: sanzione del 15%;
  • Per ritardi superiori a 90 gg: sanzione ordinaria del 30%.

Tuttavia, grazie al ravvedimento operoso, il contribuente può provvedere spontaneamente a sanare la sua situazione, pagando le imposte inizialmente dovute, più la sanzione ridotta, come descritto nel paragrafo successivo, e gli interessi.

Tipi di ravvedimento operoso e sanzioni

L'abbattimento delle sanzioni dipende dal tempo intercorso tra la violazione fiscale e la sua successiva regolarizzazione tramite ravvedimento. Sono previsti, infatti, diversi scaglioni temporali a ciascuno dei quali corrisponde una quota specifica di riduzione della sanzione, via via sempre minore. Vediamoli in dettaglio per comprendere come calcolare le sanzioni per il ravvedimento operoso:

  • Ravvedimento sprint
    Si applica entro il quattordicesimo giorno di ritardo e prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione di appena lo 0,1%, che corrisponde a 1/15 del minimo di 15% per ciascun giorno di ritardo, ulteriormente ridotto a 1/10. Inoltre, occorre aggiungere gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

  • Ravvedimento breve
    Si applica entro 30 giorni dalla data della violazione, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto; in questo caso la sanzione è pari all'1,5% (1/10 del 15%).

  • Ravvedimento intermedio o trimestrale
    Si applica quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore. La sanzione è ridotta a 1/9 del minimo.

  • Ravvedimento lungo o annuale
    Si applica quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore. La sanzione è ridotta a 1/8 del minimo (oltre i 90 giorni è del 30%).

  • Ravvedimento biennale
    Si applica per versamenti eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo o, se non è prevista la dichiarazione, entro due anni dall'omissione; la sanzione applicabile è pari a 1/7 del minimo.

  • Ravvedimento lunghissimo o ultra-biennale
    Si applica nei casi in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore. La sanzione è ridotta ad 1/6 del minimo.

  • Ravvedimento successivo a P.V.C.
    Si applica se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione del P.V.C. (processo verbale di constatazione), fatta esclusione per i casi di mancata emissione di ricevuta fiscale, documenti di trasporto, scontrini fiscali o di omessa installazione dei misuratori fiscali. La sanzione è ridotta a 1/5 del minimo.

  • Ravvedimento a seguito di omessa dichiarazione
    Si applica nei casi di omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni. La sanzione è ridotta a 1/10 del minimo.

Qualora il contribuente che ricorre al ravvedimento operoso non fosse in grado di pagare l'intera somma in una volta, la legislazione offre la possibilità di avvalersi del ravvedimento parziale. L'articolo 4 decies del decreto-legge del 30/04/2019, a modifica del decreto legislativo numero 472 del 18 dicembre 1997, ha aggiunto l'articolo 13 bis, relativo al ravvedimento parziale, che riconosce ufficialmente una pratica già in uso tra i cittadini allo scopo di mettersi in regola in modo più flessibile. Con il ravvedimento operoso parziale con sanzioni frazionate il contribuente può mettersi in regola pagando l'intera somma dovuta in più rate e applicando sanzioni e interessi in maniera proporzionale. È possibile ricorrere al ravvedimento parziale solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

Come calcolare gli interessi

Gli interessi di mora vanno calcolati giorno per giorno al tasso di interesse legale vigente, dalla data entro cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento (o l'adempimento omesso) fino al giorno in cui il debito viene effettivamente saldato tramite ravvedimento. Occorre tenere presente che, se il periodo di riferimento per il calcolo dell'interesse per il ravvedimento operoso è a cavallo fra due anni o più anni, il tasso di interesse potrebbe non essere unico, ma variare a seconda dei periodi. Ecco i tassi di interesse degli ultimi anni:

  • 2024: 2,5%
  • 2023: 5%
  • 2022: 1,25%
  • 2021: 0,01%
  • 2020: 0,05%
  • 2019: 0,8%
  • 2018: 0,3%
  • 2017: 0,1%
  • 2016: 0,2%
  • 2015: 0,5%
  • 2014: 1%

Quindi, i contribuenti che intendono beneficiare del ravvedimento operoso nel 2024 per violazioni avvenute fino alla fine del 2023 dovranno fare riferimento al tasso di interesse dei vari periodi, mentre per le violazioni avvenute dal 1° gennaio 2024 in poi si applicherà l'interesse del 2,5%.

Per facilitare il calcolo delle sanzioni e degli interessi del ravvedimento operoso con l'Agenzia delle Entrate, è possibile scaricare un software apposito. Il software "Compliance" permette di calcolare le sanzioni e gli interessi allo scopo di regolarizzare, attraverso il ravvedimento operoso, gli errori che hanno determinato una maggior imposta dovuta o un minor credito utilizzato.

Restare aggiornati con le normative fiscali in continua evoluzione può essere difficile per la tua attività. Strumenti come Stripe Tax possono aiutarti a semplificare la conformità fiscale generando report dettagliati utili per presentare le dichiarazioni fiscali.

Come effettuare il versamento

Per i versamenti finalizzati alla regolarizzazione della propria posizione tramite ravvedimento operoso, il contribuente deve utilizzare:

  • Il modello F24 per le imposte sui redditi (Irpef, Ires), le relative imposte sostitutive, l'Iva, l'Irap e l'imposta sugli intrattenimenti;
  • Il modello F24 Elide per tributi connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;
  • Il modello F23 per l'imposta di registro e gli altri tributi indiretti.

In merito al modello F24, ricordiamo che i contribuenti non titolari di partita Iva potranno effettuare il versamento in via telematica oppure presentando il modello cartaceo presso gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate o presso banche e uffici postali. I titolari di partita Iva, invece, sono obbligati a inviare il modello esclusivamente in via telematica, tramite i servizi online messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o i servizi di Internet banking della propria banca. Si può procedere direttamente o tramite intermediario abilitato (ad es. commercialista, associazione di categoria o Caf).

Nella compilazione dei moduli andranno indicati gli appositi codici tributo. Ecco quelli principali per il modello F24 in caso di ravvedimento operoso per Irpef, Ires e Iva:

IRPEF

Saldo IRPEF
4001
Acconto prima rata IRPEF
4033
Acconto seconda rata IRPEF o pagamento anticipato forfettario
4034
Interessi sulla correzione dell'IRPEF
1989
Ammenda IRPEF
8901

IRES

Acconto prima rata IRES
2001
Acconto seconda rata IRES o pagamento anticipato forfettario
2002
Saldo IRES
2003
Interessi sulla correzione dell'IRES
1990
Ammenda IRES
8918

IVA

Pagamento mensile dell'IVA - Gennaio
6001
Pagamento mensile dell'IVA - Febbraio
6002
Pagamento mensile dell'IVA - Marzo
6003
Pagamento mensile dell'IVA - Aprile
6004
Pagamento mensile dell'IVA - Maggio
6005
Pagamento mensile dell'IVA - Giugno
6006
Pagamento mensile dell'IVA - Luglio
6007
Pagamento mensile dell'IVA - Agosto
6008
Pagamento mensile dell'IVA - Settembre
6009
Pagamento mensile dell'IVA - Ottobre
6010
Pagamento mensile dell'IVA - Novembre
6011
Pagamento mensile dell'IVA - Dicembre
6012
Pagamento trimestrale dell'IVA - 1° trimestre
6031
Pagamento trimestrale dell'IVA - 2° trimestre
6032
Pagamento trimestrale dell'IVA - 3° trimestre
6033
Pagamento trimestrale dell'IVA - 4° trimestre
6034
Pagamento dell'IVA - acconto
6035
Interessi sulla correzione del pagamento dell'IVA
1991
Ammenda IVA
8904

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei codici tributo in caso di ravvedimento operoso. Ricordiamo che per garantire la conformità, è sempre consigliabile consultare il proprio commercialista di fiducia.

I contenuti di questo articolo hanno uno scopo puramente informativo e formativo e non devono essere intesi come consulenza legale o fiscale. Stripe non garantisce l'accuratezza, la completezza, l'adeguatezza o l'attualità delle informazioni contenute nell'articolo. Per assistenza sulla tua situazione specifica, rivolgiti a un avvocato o a un commercialista competente e abilitato all'esercizio della professione nella tua giurisdizione.

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