Guida completa all'obbligo di partita IVA per le associazioni in Italia

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Ulteriori informazioni 
  1. Introduzione
  2. Cosa può vendere un’associazione?
  3. Nuova disciplina IVA per le associazioni dal 2026: cosa cambia?
    1. Operazioni esenti
    2. Operazioni imponibili
  4. RUNTS e principali normative di riferimento
    1. Cosa succede se un’associazione non è iscritta al RUNTS?
  5. Adempimenti per la vendita di beni e servizi online e offline nel Terzo Settore
  6. Come aprire una partita IVA per un’associazione e quali sono i costi
  7. Codici ATECO applicabili alle associazioni
    1. Associazioni no profit che svolgono attività diverse (culturali, civiche, filantropiche, ecc.)
    2. Associazioni sportive dilettantistiche (ASD/SSD)
    3. Altre attività correlate
  8. Gestione dell’IVA e fatturazione
    1. Reverse charge per le associazioni con partita IVA

Se hai un'associazione in Italia che opera nel Terzo Settore, devi conoscere le normative riguardanti l'obbligo o meno di apertura della partita IVA (Imposta sul valore aggiunto) per le associazioni e gli adempimenti in caso di vendita di beni o servizi. In questo articolo esploriamo le normative attualmente in essere e le novità che entreranno in vigore nel 2026 e che devi conoscere se gestisci un'associazione: quando devi aprire la partita IVA, cosa può vendere un'associazione e quali sono gli adempimenti fiscali per le associazioni con partita IVA.

Vedremo inoltre come puoi prepararti alle nuove normative a partire dal 2026, quali strumenti utilizzare e quali accorgimenti adottare per assicurarti di operare in piena conformità. Infine, approfondiremo anche l'impatto delle vendite online e i requisiti da rispettare per avviare un'attività commerciale anche digitale nel rispetto dei nuovi adempimenti fiscali per le associazioni con partita IVA.

Contenuti dell'articolo

  • Quando è obbligatorio che un'associazione abbia la partita IVA
  • Cosa può vendere un'associazione
  • Nuova disciplina IVA per le associazioni dal 2026: cosa cambia?
  • RUNTS e principali normative di riferimento
  • Adempimenti per la vendita di beni e servizi online e offline nel Terzo Settore
  • Come aprire una partita IVA per un'associazione e quali sono i costi
  • Codici ATECO applicabili alle associazioni
  • Gestione dell'IVA, fatturazione e regime fiscale

Quando è obbligatorio che un'associazione abbia la partita IVA?

Attualmente, se hai un'associazione, hai l'obbligo della partita IVA solo se:

  • svolgi attività economiche abituali dietro pagamento, anche se rivolte esclusivamente ai soci;
  • le attività sono commerciali e non rientrano nell'attività istituzionale gratuita rivolta ai soli soci.

Alcuni esempi in cui scatta l'obbligo di apertura della partita IVA per la tua associazione sono i seguenti:

  • Se vendi beni o servizi, anche se a soci o a terzi
  • Se svolgi attività a pagamento come corsi, laboratori, spettacoli, eventi con biglietto d’ingresso
  • Se emetti fattura o ricevi compensi per prestazioni diverse da quelle istituzionali gratuite
  • Se partecipi a bandi o riceve fondi con obbligo di rendicontazione commerciale
  • Se svolgi attività promozionale a fini pubblicitari o sponsorizzazioni

In assenza di attività commerciali, la gestione può proseguire con il solo codice fiscale. Non hai invece l'obbligo di apertura della partita IVA se la tua associazione non svolge attività rilevanti ai fini IVA, cioè percepisce solo ed esclusivamente entrate non qualificabili come corrispettivo, come ad esempio quote associative, donazioni, contributi liberali dei soci o contributi pubblici che non abbiano natura di corrispettivo.

Cosa può vendere un'associazione?

Le associazioni possono vendere prodotti e servizi purché coerenti con le proprie finalità. Gli esempi più comuni comprendono:

  • gadget e merchandising legato alle attività associative;
  • libri, pubblicazioni e riviste autoprodotte;
  • biglietti per eventi culturali, sportivi o ricreativi;
  • corsi, seminari, workshop e attività formative;
  • servizi ricreativi, educativi o di supporto sociale;
  • alimenti e bevande in occasione di eventi o presso sedi associative.

Tutte queste attività, se effettuate con carattere di continuità e dietro corrispettivo, possono far scattare l'obbligo di apertura della partita IVA per le associazioni. È importante ricordare che anche vendere a un prezzo simbolico o ricevere un contributo "volontario" può essere considerata un'operazione commerciale se vi è uno scambio diretto tra prestazione e pagamento.

Nuova disciplina IVA per le associazioni dal 2026: cosa cambia?

Le nuove regole relative all'IVA per le associazioni del Terzo Settore sono previste dal decreto legge n. 146 del 2021 (articolo 5, comma 15 quater), ma hanno subito numerose proroghe, fino alla definizione di una nuova data di entrate in vigore: il 1° gennaio 2026. Fino a questa data continua ad applicarsi l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA. Dal prossimo anno, invece, si passerà a una serie di regole che prevede l'esenzione o, in alcuni casi, l'imponibilità.
Il regime muta quindi da "esclusione" a "esenzione": tutte le attività nei confronti dei soci diventano rilevanti ai fini IVA, anche se esenti. Ne consegue l’obbligo generalizzato di aprire la partita IVA per tutte le associazioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi dietro corrispettivo. Ciò vale anche se tali operazioni sono rivolte ai soli associati e anche se conformi alle finalità statutarie.

A partire dal 1° gennaio 2026, quindi, le operazioni effettuate dalle associazioni saranno suddivise in due categorie:

  • Operazioni esenti: rilevanti ai fini IVA ma non soggette al versamento dell’imposta, in quanto rientranti in uno dei casi di esenzione previsti dall’articolo 10 del DPR 633/1972

  • Operazioni imponibili: soggette all’applicazione dell’IVA secondo l’aliquota prevista per ciascuna tipologia di bene o servizio.

Operazioni esenti

Sono considerate esenti ai sensi dell'articolo 10 del DPR 633/72, ad esempio:

  • prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità con le finalità istituzionali da parte di associazioni culturali, religiose, di promozione sociale e simili, verso pagamento di corrispettivi specifici o contributi supplementari;
  • prestazioni connesse alla pratica dello sport rese da associazioni sportive dilettantistiche (ASD);
  • vendita di prodotti in occasione di manifestazioni propagandistiche;
  • somministrazione di alimenti e bevande a soggetti indigenti da parte di Associazioni di Promozione Sociale (APS) con finalità assistenziali riconosciute.

Operazioni imponibili

Rientrano invece tra le operazioni imponibili:

  • le vendite di beni non strettamente connesse alle finalità istituzionali;
  • le prestazioni di servizi rese a non soci, anche se coerenti con lo statuto;
  • la somministrazione di alimenti a soci non indigenti;
  • le vendite online con corrispettivo.

Questa distinzione implica una differenziazione nella gestione amministrativa e contabile delle diverse attività delle associazioni con partita IVA, oltre alla necessità di gestire la detrazione dell'IVA per le sole attività imponibili.

Esempio di attività imponibili ed esenti a partire dal 2026

Tipologia di attività

Esempi concreti

Trattamento IVA dal 2026

Note

Distribuzione pasti a persone fragili

Vendita di merchandising, gadget, prodotti commerciali

Imponibile

Somministrazione di alimenti a soci non indigenti

Prestazioni di servizi a non associati

Corsi o servizi ricreativi aperti al pubblico

Imponibile

Anche se coerenti con lo statuto

Somministrazione di alimenti a soci non indigenti

Cene sociali a pagamento per i soci

Imponibile

È considerata prestazione commerciale

Vendite online con pagamento

E-commerce di libri, abbigliamento, gadget

Imponibile

Anche se destinati solo agli associati

Prestazioni rese in conformità alle finalità istituzionali a soci

Insegnamento, formazione, supporto psicologico offerti da APS verso corrispettivo specifico

Esente

Se riconducibili all'art. 10 DPR 633/72

Prestazioni sportive rese da associazioni sportive dilettantistiche

Corsi di nuoto o calcio per bambini e adulti

Esente

Solo se resi da ASD riconosciute (iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche)

Somministrazione gratuita di alimenti e bevande a soggetti indigenti

Distribuzione pasti a persone fragili

Esente

Solo se svolta da APS con finalità assistenziali riconosciute

Cessioni occasionali in occasione di manifestazioni a fini propagandistici

Vendita di prodotti artigianali durante una fiera associativa

Esente

L'attività deve essere episodica e con scopo promozionale

RUNTS e principali normative di riferimento

Le nuove regole in tema di partita IVA per le associazioni che entreranno in vigore nel 2026 influenzeranno direttamente l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), trasformandola da scelta facoltativa a condizione quasi necessaria per poter continuare a beneficiare di un regime fiscale agevolato. Ma vediamo che cos'è il RUNTS: è stato introdotto nell'ambito del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) ed è uno strumento per raccogliere e organizzare in un'unica banca dati ufficiale tutte le organizzazioni che operano con finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, allo scopo di:

  • garantire trasparenza e accesso alle informazioni sugli enti del Terzo Settore (ETS);
  • certificare lo status di ETS delle associazioni, fondazioni e altri enti che rispettano determinati requisiti giuridici, organizzativi e contabili;
  • consentire l’accesso a benefici fiscali e agevolazioni previsti per il Terzo Settore;
  • fornire un sistema di controllo e vigilanza uniforme a livello nazionale, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni.

Cosa succede se un'associazione non è iscritta al RUNTS?

Se un'associazione non è iscritta al RUNTS, non può essere considerata Ente del Terzo Settore (ETS) e perde l'accesso a tutte le agevolazioni previste dalla Riforma del Terzo Settore e a quelle in tema di IVA che entreranno in vigore nel 2026: non può cioè ricevere il 5 per mille, accedere a regimi fiscali agevolati, né partecipare a bandi riservati agli ETS. Se svolge attività economiche, dovrà aprire la Partita IVA e applicare il regime fiscale ordinario. Resta un'associazione riconosciuta dal Codice Civile, ma senza le semplificazioni contabili, fiscali e amministrative previste per gli ETS.

In pratica:

  • Se la tua associazione non è iscritta al RUNTS, ma effettua operazioni imponibili, dovrà aprire la partita IVA e adeguarsi al regime ordinario, con tutti gli adempimenti fiscali: fatturazione elettronica, dichiarazioni IVA, registri contabili, e così via.

  • Solo le associazioni con partita IVA iscritte al RUNTS potranno accedere a regimi semplificati o agevolati.

Le normative principali da conoscere in tema di RUNTS sono:

  • il Decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore), che istituisce il RUNTS e disciplina l'organizzazione e il funzionamento degli enti;
  • il DPR 633/1972 (Decreto IVA), che regola l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
  • il Decreto legislativo n. 211 del 10/12/2024, che ha modificato l'art. 4 del DPR 633/72, in particolare relativamente al trattamento fiscale delle attività degli enti associativi;
  • le proroghe contenute nel decreto Milleproroghe che hanno rinviato l'entrata in vigore delle nuove disposizioni al 1° gennaio 2026.

Adempimenti per la vendita di beni e servizi online e offline nel Terzo Settore

Se vuoi che la tua associazione possa vendere prodotti o servizi, devi organizzarti per adempiere a una serie di obblighi, tra cui:

  • valutazione delle singole attività per determinare se sono soggette a IVA o meno
  • apertura della partita IVA e scelta del regime fiscale più adeguato;
  • tenuta della contabilità (anche semplificata, se opti per regimi agevolati come il regime forfettario);)
  • fatturazione elettronica e memorizzazione elettronica dei corrispettivi;
  • invio delle dichiarazioni IVA (liquidazioni mensili o trimestrali, dichiarazione annuale);
  • gestione dei sistemi di pagamento (POS, wallet digitali, bonifici, ecc.).

Nel caso di vendita online, gli adempimenti delle associazioni con partita IVA comprendono anche i seguenti:

  • Comunicazione dell'indirizzo del sito e-commerce e del provider all'Agenzia delle Entrate
  • Rispetto della normativa sul commercio elettronico e sul diritto dei consumatori (es. diritto di recesso)
  • Pubblicazione delle condizioni di vendita, dell'informativa sulla privacy policy e sui cookie

Se la tua associazione vende prodotti o servizi, un altro aspetto da considerare oltre all'apertura della partita IVA è come accettare pagamenti in modo sicuro. Puoi scegliere un fornitore di servizi di pagamento come Stripe che ti permette di gestire i pagamenti nel modo più semplice e veloce possibile e avere accesso ai metodi di pagamento più adatti al tuo tipo di attività. Soluzioni come Stripe Payments, con la sua suite di ottimizzazione dei pagamenti, ti consentono di accettare i pagamenti sia online che di persona in tutto il mondo, garantendo la conformità e risparmiando migliaia di ore di lavoro tecnico.

Come aprire una partita IVA per un'associazione e quali sono i costi

Aprire una partita IVA per un'associazione è un passaggio fondamentale per poter svolgere attività rilevanti ai fini IVA, come la vendita di beni o la prestazione di servizi. A tale scopo, devi utilizzare il modello AA7/10, riservato ai soggetti diversi dalle persone fisiche, compilandolo e inviandolo all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall'inizio dell'attività. Per inviarlo, puoi utilizzare le seguenti modalità:

  • in via telematica direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato;
  • di persona presso gli uffici dell'Agenzia, con prenotazione;
  • tramite raccomandata A/R, allegando un documento di identità;
  • via PEC, indicando come oggetto "Dichiarazione di inizio attività";
  • tramite il servizio ComUnica, se la tua associazione è iscritta al Registro delle Imprese.

L'ottenimento della partita IVA è gratuito, ma devi considerare i costi indiretti, come quelli legati alla consulenza fiscale, alla gestione contabile, all'acquisto di software per la fatturazione elettronica e, in alcuni casi, ai versamenti contributivi. È importante scegliere con attenzione il codice ATECO e il regime fiscale più adatto per la tua associazione con partita IVA.

Codici ATECO applicabili alle associazioni

La scelta del codice ATECO è una fase cruciale nell'apertura della partita IVA per un'associazione, poiché ti consente di identificare il settore di attività prevalente ai fini fiscali e statistici. Il codice ATECO va indicato nel modello AA7/10 e ha rilevanza non solo ai fini fiscali, ma anche per la determinazione delle aliquote contributive e per l'accesso ad eventuali agevolazioni o regimi speciali. In caso di variazione della tua attività, dovrai aggiornare il codice ATECO mediante una comunicazione di variazione della partita IVA all'Agenzia delle Entrate.

Di seguito vediamo quali possono essere i codici ATECO più rilevanti per le attività delle associazioni in Italia.

Associazioni no profit che svolgono attività diverse (culturali, civiche, filantropiche, ecc.)

  • 94.99.10 - Attività di organizzazioni associative per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini
  • 94.99.20 - Attività di organizzazioni associative culturali e ricreative
  • 94.99.30 - Attività di organizzazioni associative a scopo patriottico
  • 94.99.40 - Attività di organizzazioni associative per la cooperazione internazionale
  • 94.99.50 - Attività di organizzazioni associative filantropiche
  • 94.99.60 - Attività di organizzazioni associative per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente
  • 94.99.90 - Attività di altre organizzazioni associative varie n.c.a.

Associazioni sportive dilettantistiche (ASD/SSD)

  • 85.51.0 - Formazione sportiva e ricreativa
  • 85.51.01 - Insegnamento di pilates fornito da insegnanti e istruttori indipendenti
  • 85.51.09 - Altra formazione sportiva/ricreativa n.c.a.
  • 93.11 - Gestione di impianti sportivi (es. piscine)
  • 93.12 - Attività dei club sportivi
  • 93.13 - Centri fitness, scuole di danza, yoga, ecc.
  • 93.19 - Altre attività sportive non altrimenti classificate

Altre attività correlate

Nel contesto associativo, possono emergere esigenze di servizi accessori, con codici ATECO supplementari, ad esempio in caso di organizzazione di eventi:

  • 82.30 - Organizzazione di convegni e fiere
  • 79.90.11 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento

Gestione dell'IVA e fatturazione

Le associazioni con partita IVA devono rispettare tutti gli adempimenti previsti per gli operatori economici, in particolare:

Se svolgi esclusivamente attività esenti, puoi valutare la dispensa dagli adempimenti IVA prevista dall'art. 36-bis del DPR 633/1972, che consente, su richiesta, di essere esonerati:

  • da liquidazione e versamento dell'IVA;
  • dalla presentazione della dichiarazione annuale;
  • dalla registrazione delle fatture e dei corrispettivi;
  • dalla tenuta del registro IVA acquisti.

Ricordiamo che, se ti avvali di questa dispensa, non puoi esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti.

Reverse charge per le associazioni con partita IVA

Il reverse charge, o "inversione contabile", è un meccanismo previsto dalla normativa IVA (art. 17 del DPR 633/72) che stabilisce che, in determinate situazioni, sia il destinatario del servizio o del bene a dover versare l'IVA al posto del fornitore.

Le associazioni con partita IVA devono applicare il reverse charge nei seguenti casi:

  • Acquisti di servizi da fornitori stabiliti in altri Paesi dell'Unione europea (ad esempio consulenze, licenze software, servizi pubblicitari)
  • Acquisti di servizi digitali da fornitori extra UE (come l'acquisto di piattaforme online o strumenti per la gestione di eventi e comunicazioni)
  • Prestazioni di servizi rientranti tra quelli soggetti a reverse charge interno, come ad esempio lavori edili, manutenzioni, installazioni di impianti o servizi di pulizia
  • Altri casi specifici previsti dall'art. 17 del DPR 633/72

I contenuti di questo articolo hanno uno scopo puramente informativo e formativo e non devono essere intesi come consulenza legale o fiscale. Stripe non garantisce l'accuratezza, la completezza, l'adeguatezza o l'attualità delle informazioni contenute nell'articolo. Per assistenza sulla tua situazione specifica, rivolgiti a un avvocato o a un commercialista competente e abilitato all'esercizio della professione nella tua giurisdizione.

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