Concetti di base sulla riforma dell'accertamento tributario in Italia

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Ulteriori informazioni 
  1. Introduzione
  2. Che cos’è la riforma dell’accertamento tributario
  3. Temi principali della riforma dell’accertamento tributario
    1. Accertamento con adesione e contraddittorio preventivo
    2. Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale
    3. Cooperazione internazionale
    4. Prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA
    5. Revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell’accertamento tributario
    6. Disciplina del concordato preventivo biennale
  4. Entrata in vigore della riforma dell’accertamento tributario

Secondo i dati più aggiornati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'evasione fiscale e contributiva in Italia nel 2021 risultava pari a 83,6 miliardi di euro, di cui circa 73,2 miliardi di mancate entrate tributarie e 10,4 miliardi di mancate entrate contributive. Sebbene in calo rispetto all'anno precedente, il dato resta elevato e il Governo italiano cerca sempre di trovare nuovi strumenti per recuperare il gettito fiscale perso. In questo contesto è nata la nuova riforma dell'accertamento tributario, che mira appunto a combattere l'evasione spingendo gradualmente i contribuenti a effettuare dichiarazioni con più correttezza, aumentando l'adesione spontanea agli obblighi tributari. In questo articolo approfondiremo che cos'è la riforma dell'accertamento tributario, quali sono i temi principali e quando è entrata in vigore.

Contenuti dell'articolo

  • Che cos'è la riforma dell'accertamento tributario
  • Temi principali della riforma dell'accertamento tributario
  • Entrata in vigore della riforma dell'accertamento tributario

Che cos'è la riforma dell'accertamento tributario

In Italia, il calcolo delle imposte dovute viene autodeterminato dal contribuente con un adempimento volontario tramite la dichiarazione dei redditi. In questo quadro si inserisce l'accertamento tributario dell'Agenzia delle Entrate, che consiste in un'attività istruttoria che può dare luogo all'emanazione di un avviso di accertamento. Ha lo scopo di controllare il comportamento fiscale dei contribuenti e di emanare eventuali sanzioni.

Il 21 febbraio 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 che introduce nuove disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale: ci si riferisce a esso come riforma fiscale in materia di accertamento tributario. Ma vediamo insieme di che cosa si tratta e quali sono i temi principali trattati.

Temi principali della riforma dell'accertamento tributario

Il decreto è strutturato in due parti: la prima riguarda l'attività di accertamento tributario e la seconda parte riguarda l'istituzione della disciplina del concordato preventivo biennale. Ecco una panoramica delle tematiche principali della riforma:

  • Accertamento con adesione e contraddittorio preventivo
  • Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale
  • Cooperazione Internazionale
  • Prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA
  • Revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell'accertamento tributario
  • Disciplina del concordato preventivo biennale

Accertamento con adesione e contraddittorio preventivo

Per quanto riguarda l'atto di accertamento tributario, la novità principale riguarda le nuove disposizioni che mirano a coordinare la procedura di definizione dell'accertamento con adesione (prevista dal Dlgs. n. 218/1997) con le disposizioni che disciplinano l'obbligo di contraddittorio preventivo presenti nello Statuto del Contribuente (Legge n. 212/2000) ed introdotte a loro volta in attuazione della Legge delega n. 111/2003. Prima di tutto occorre chiarire che cosa si intende per "accertamento con adesione" e "contraddittorio preventivo".

L'art 1 del DL n.13 prevede che l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, nonché il recupero dei crediti indebitamente compensati non dipendente da un precedente accertamento, possano essere definiti con adesione del contribuente. L'accertamento con adesione è un "accordo" tra il contribuente e l'Amministrazione che può essere raggiunto sia prima dell'emissione di un avviso di accertamento che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario. Permette sia al contribuente che all'ufficio di ridefinire la pretesa tributaria attraverso un contraddittorio ed evitare, in tal modo, l'insorgere di una contestazione. In caso di esito positivo del procedimento di accertamento con adesione, il contribuente può usufruire di un ulteriore vantaggio: la riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo.

Possono aderire all'accertamento con adesione tutti i contribuenti: persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti. L'accertamento con adesione si applica per tutte le imposte dirette e per le più importanti imposte indirette, a prescindere dall'importo della contestazione.

Per contraddittorio preventivo si intende la procedura con cui l'Agenzia delle Entrate, prima di avviare il procedimento di accertamento tributario, deve informare il contribuente delle sue intenzioni e delle ragioni per le quali intende procedere all'accertamento. Questo strumento è molto importante in quanto si pone l'obiettivo di realizzare un "bilanciamento" tra i diritti del contribuente di essere ascoltato prima dell'adozione di un atto che lo interessa direttamente e l'esigenza di efficienza dell'Autorità amministrativa. Con lo Statuto del Contribuente si era già esteso l'utilizzo del contraddittorio, superando così le restrizioni prospettate in precedenza, a seconda del tipo di tributo, delle modalità di accertamento o della presentazione o meno di valide osservazioni nella fase interlocutoria.

Con le novità introdotte dalla riforma dell'accertamento tributario, il contribuente, una volta ricevuto lo schema di atto propedeutico al contraddittorio preventivo, avrà due possibilità:

  • Potrà presentare delle osservazioni nei 60 giorni successivi.
  • Potrà presentare, nei 30 giorni successivi all'atto di accertamento, un'istanza per la definizione dell'accertamento con adesione.

Il contraddittorio preventivo si attiverà solo nel primo caso e, qualora abbia esito negativo, con l'emissione dell'atto di accertamento definitivo renderà più rapido l'eventuale ulteriore accertamento con adesione, ammesso che nella fase del contraddittorio siano state affrontate le ragioni della contesa.

Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale

La riforma dell'accertamento tributario estende in modo generalizzato la possibilità per il fisco di notificare gli atti di natura tributaria tramite Pec (indirizzo di posta elettronica certificata) a tutti i contribuenti dotati di domicilio digitale. In precedenza, la possibilità di notifica a mezzo Pec era riservata ai destinatari quali imprese costituite in forma societaria, professionisti iscritti in Albi o elenchi, curatori fallimentari, liquidatori giudiziali e pubbliche amministrazioni, oltre ai soggetti privati, e non obbligati, che avessero espressamente richiesto tale modalità di invio.

Inoltre, la nuova legge chiarisce e riordina le regole di perfezionamento della notifica e semplifica la gestione delle situazioni di anomalie o di impossibilità di consegna del messaggio inviato, differenziandole a seconda del loro destinatario. Infatti, relativamente agli atti, agli avvisi e ai provvedimenti che per legge devono essere notificati, se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio risulta saturo, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio.

Se anche a seguito del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio non risulta valido o attivo, viene prevista, per il contribuente, l'applicazione delle disposizioni ordinarie in materia di notificazione e, per imprese e professionisti, il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere ScpA. È inoltre prevista la pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione tramite lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.

Cooperazione internazionale

L'innovazione principale portata dal decreto sull'accertamento tributario in tema di cooperazione internazionale riguarda, anzitutto, lo scambio di informazioni su richiesta. Stabilisce che l'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e delle giurisdizioni terze con le quali è in vigore un trattato che prevede lo scambio di informazioni, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorità locali.

Tra le disposizioni più significative vi è quella che le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o un'informazione la cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico. La trasmissione delle informazioni può essere inoltre rifiutata quando l'autorità competente dello Stato membro richiedente non è in grado, per motivi di fatto o di diritto, di fornire lo stesso tipo di informazioni.

Prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA

La novità principale in tema di prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA consiste nell'inserimento di una regola più rigorosa per i soggetti non residenti in uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che chiedono l'iscrizione al VIES (VAT Information Exchange System) nel nostro Paese. Questa iscrizione deve avvenire previo rilascio di un'idonea garanzia. I criteri e le modalità del rilascio della garanzia saranno definiti con Decreto del Ministero delle Finanze.

La dichiarazione di inizio o di variazione dell'attività, che contiene l'opzione per l'inclusione del numero di partita Iva nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni, viene trasmessa da un rappresentante fiscale all'Agenzia delle Entrate. Tale rappresentante fiscale ha l'obbligo di verificare che la documentazione prodotta dal contribuente sia completa e che corrisponda alle notizie in suo possesso, pena una sanzione amministrativa da 3.000 a 50.000 euro.

Revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell'accertamento tributario

L'ordinamento tributario prevede specifici limiti temporali per i controlli fiscali, oltre i quali l'Amministrazione fiscale non può più procedere con l'accertamento delle imposte. Con il Decreto Legislativo n. 13 vengono revisionati i termini di prescrizione e decadenza dell'accertamento tributario e vengono modificati i termini per la presentazione di dichiarazioni tardive. Ecco le scadenze principali:

  • Sono considerate valide le dichiarazioni dei redditi presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine (con applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo). Le dichiarazioni presentate con un ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma rimangono comunque un riferimento per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicate.
  • In caso di dichiarazione dei redditi infedele, l'azione dello Stato per l'accertamento tributario decade dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia infedele.
  • In caso di omessa dichiarazione dei redditi, l'azione dello Stato per l'accertamento tributario decade dopo il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
  • A decorrere dalle dichiarazioni presentate relativamente al periodo di imposta 2024, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte liquidate ma non versate e dei relativi interessi e sanzioni decade dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia. Decorsi i tre anni, computabili dal giorno della avvenuta liquidazione definitiva dell'imposta, si prescrive l'azione dello Stato per la domanda di supplemento di imposta.

Disciplina del concordato preventivo biennale

Per combattere l'evasione fiscale, il Governo italiano ha ideato, nell'ambito della riforma dell'accertamento tributario, un nuovo strumento, il concordato preventivo biennale, allo scopo di recuperare più gettito possibile e incoraggiare le imprese ad aderire spontaneamente a questa nuova iniziativa tributaria. Ma che cos'è il concordato preventivo biennale? E come funziona?

Con il concordato preventivo biennale, l'Agenzia delle Entrate potrà effettuare una proposta di pagamento delle imposte ai contribuenti interessati in base a una stima, in anticipo e per due anni: l’anno di conclusione dell’accordo e il successivo. Possono aderire al concordato le seguenti categorie:

Sono previste specifiche cause di esclusione, che impediscono ai contribuenti di aderire al concordato nei seguenti casi:

  • Se hanno debiti previdenziali o tributari superiori a 5.000€ (salvo coloro che hanno in oggetto una rateizzazione o un provvedimento di sospensione);
  • Se non hanno presentato la dichiarazione dei redditi negli ultimi tre anni di applicazione del concordato;
  • Se sono stati condannati – negli ultimi tre anni di applicazione del concordato – per reati di riciclaggio, autoriciclaggio o false comunicazioni sociali.

Il concordato può anche decadere ne casi in cui:

  • Vengano modificate le dichiarazioni dei redditi e, di conseguenza, anche il valore della produzione e i redditi stabiliti in sede di accordo;
  • La dichiarazione presenti degli errori che superano il limite consentito del 30%.

L'adesione al Concordato preventivo biennale dovrà avvenire entro il 15.10.2024, compilando le apposite sezioni dedicate nel modello dei redditi (Modello CPB per i soggetti Isa e Sezione VI, quadro LM del modello redditi PF per i soggetti forfettari, che sarà online nella versione aggiornata a partire dal 15 giugno 2024).

Per capire se aderire o meno al concordato preventivo biennale, occorre che le attività valutino bene vantaggi e svantaggi. Le tasse da pagare sono bloccate per due anni, quindi se la tua azienda avrà entrate superiori a quanto dichiarato, pagherà meno tasse. D'altra parte, non ci sarà alcuna riduzione anche nel caso di entrate inferiori a quelle dichiarate. Consigliamo quindi di consultare sempre il tuo commercialista per farti aiutare a decidere se aderire a questa opzione o meno.

Entrata in vigore della riforma dell'accertamento tributario

La riforma dell'accertamento tributario è entrata in vigore il 22 febbraio 2024, ma occorre precisare che le disposizioni legate alla riforma dell'accertamento con contradditorio preventivo sono diventate effettive con gli atti emessi dal 30 aprile 2024, mentre quelle relative al concordato preventivo biennale si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

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