L'e-commerce è sempre più diffuso, e per molti motivi: la riduzione dei costi legata all'assenza di strutture fisiche, la possibilità di espandersi in nuovi mercati raggiungendo clienti anche in aree geografiche molto distanti, la maggiore visibilità di un brand sul Web rispetto ad altre forme pubblicitarie, la crescente propensione dei consumatori a effettuare acquisti online.
Se intendi avviare un'attività di e-commerce online, oppure se desideri espanderti a livello internazionale, c'è una serie di adempimenti da osservare, incluso il rispetto dei requisiti di fatturazione per l'e-commerce. Quando è obbligatoria l'emissione della fattura? Che differenza c'è tra e-commerce diretto e indiretto? Come si compila una fattura per l'e-commerce? In questo articolo approfondiremo tutti questi argomenti.
Contenuto dell'articolo
- Differenza tra e-commerce diretto e indiretto
- Fatturazione per l'e-commerce indiretto
- Fatturazione per l'e-commerce diretto
- Compilazione della fatturazione elettronica per l'e-commerce
Differenza tra e-commerce diretto e indiretto
I requisiti normativi di fatturazione per le attività di e-commerce variano a seconda che si tratti di e-commerce diretti o indiretti, in base ai destinatari della vendita, ovvero consumatori privati (B2C) o operatori economici (B2B), e infine a seconda di dove si trova il destinatario della vendita: in Italia, in un altro Paese dell'Unione europea o in un Paese extra Unione europea. Vediamo prima di tutto qual è la differenza tra e-commerce diretto e indiretto:
- E-commerce indiretto (beni materiali): Prevede la compravendita online di beni fisici (abbigliamento, oggetti per la casa, libri, accessori, cibo) che saranno poi successivamente spediti all'indirizzo fornito dall'acquirente.
- E-commerce diretto (beni immateriali): Prevede esclusivamente la compravendita di beni di natura virtuale (abbonamenti, hosting, software, domini web) la cui transazione avviene interamente per via telematica, compresa la consegna.
Fatturazione per l'e-commerce indiretto
Ai fini IVA, la compravendita tramite e-commerce indiretto è considerata una cessione di beni e occorre distinguere tra:
- Vendita a consumatori finali (e-commerce indiretto B2C)
- Vendita a operatori economici (e-commerce indiretto B2B)
Nel caso dell'e-commerce indiretto B2C occorre ulteriormente distinguere tra:
- Consumatori finali italiani
- Consumatori di un altro Paese UE
- Consumatori di Paesi extra UE
Fatturazione per l'e-commerce indiretto B2C con consumatori finali italiani
Le operazioni che rientrano nell'e-commerce indiretto B2C sono soggette alla disciplina della vendita a distanza e, di conseguenza, sono esonerate:
- dall'obbligo di emissione della fattura (a meno che non sia il cliente a richiederla);
- dall'obbligo di rilascio di scontrino o ricevuta fiscale.
Occorrerà, tuttavia, registrare i corrispettivi giornalieri delle vendite nell'apposito registro di cui all'art 24 del DPR n. 633/72, necessario ai fini della liquidazione IVA.
Fatturazione per l'e-commerce indiretto B2C con consumatori finali di un altro Paese UE
Anche le operazioni di commercio elettronico indiretto tra controparti UE sono equiparate alle vendite a distanza. Per quanto riguarda il criterio di territorialità IVA, la tassazione IVA avviene nello Stato UE di destinazione dei beni con possibilità di adesione al regime OSS. Tuttavia, tale regola viene meno, e quindi la tassazione IVA viene applicata nello Stato UE di partenza dei beni, se:
- il fornitore è stabilito in un solo Stato Membro;
- il fornitore non ha optato per il regime di tassazione a destinazione;
- non è stata superata la "soglia di protezione".
Infatti, se il totale delle vendite a distanza intracomunitarie nell'Unione europea non ha superato 10.000 euro (soglia di protezione) nell'anno solare precedente, l'IVA da applicare è quella del Paese di partenza, tramite identificazione diretta o nomina del rappresentante fiscale. In alternativa, i cedenti possono optare per la procedura semplificata OSS.
Se tale soglia di 10.000 euro (valore totale al netto dell'IVA) viene superata nel corso di un anno civile, si applicherà l'ordinario criterio impositivo in base al Paese di destinazione dei beni.
Per calcolare la soglia di 10.000 euro, occorre sommare i valori totali, al netto dell'IVA, delle seguenti operazioni effettuate durante l'anno verso consumatori privati:
- Vendite a distanza intracomunitarie di beni
- Prestazioni di servizi "TTE" (telecomunicazione, teleradiodiffusione, elettroniche) verso privati effettuate in tutti gli Stati membri diversi da quello in cui è stabilito il fornitore
Ad esempio, un'impresa in Italia effettua:
- Prestazioni di servizi TTE per un importo pari a 4.000 euro verso privati in Francia
- Vendita a distanza di beni dall'Italia alla Germania per un importo pari a 9.000 euro
Nell'esempio, tali operazioni superano la soglia di 10.000 euro e sono rilevanti, dall'operazione successiva, nel Paese del cliente finale.
Fatturazione per l'e-commerce indiretto B2C con consumatori finali di Paesi extra-UE
Sebbene l'emissione della fattura non sia obbligatoria, è consigliato emetterla in quanto viene abitualmente richiesta in dogana ai fini dell'esportazione. In questo caso, occorre emettere regolare fattura fiscale, esente IVA, come da art.8 del Dpr 633/72.
La merce spedita alla dogana sarà soggetta a IVA e dazi del Paese di destinazione. Dopo lo sdoganamento e la consegna della merce, sarà necessario registrare i documenti MNR (Movement Reference Number) per attestare l'uscita della merce dal territorio comunitario e pertanto l'assoluzione degli adempimenti IVA e doganali.
Cliente
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Territorialità IVA
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Requisito di fatturazione
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Persona fisica italiana | Italia | Nessun obbligo di emettere fattura o ricevuta. Obbligo di registrazione delle ricevute delle vendite quotidiane nel registro appropriato. |
Persona fisica residente in Unione europea | Paese di destinazione in Unione europea (con la possibilità di adottare il regime OSS): se un fornitore italiano supera la soglia di 10.000 € durante l'anno solare | Fattura emessa con IVA dal Paese di destinazione in Unione europea, registrata separatamente. Identificazione diretta o nomina di un rappresentante fiscale obbligatorio nel Paese di destinazione. |
Persona fisica residente in Unione europea | Paese di partenza in Unione europea: se un fornitore italiano non supera la soglia di 10.000 € durante l'anno solare o se ha scelto di non applicare l'IVA nel Paese dell'Unione europea di destinazione della merce. | Nessun obbligo di emettere fattura o ricevuta. Obbligo di registrazione delle ricevute delle vendite quotidiane nel registro appropriato. |
Persona fisica non residente in Unione europea | Paese non dell'Unione europea: esportazione non tassabile ai fini IVA ai sensi dell'Articolo 8 del DPR 633/1972. | Sebbene l'emissione di una fattura non sia obbligatoria, è consigliabile poiché la dogana generalmente la richiede ai fini dell'esportazione. In questo caso, emetti una fattura fiscale standard, con esenzione IVA, ai sensi dell'Articolo 8 del DPR 662/72. Obbligo di registrazione (registro delle ricevute o registro delle fatture emesse o entrambi). |
Fatturazione per l'e-commerce indiretto B2B
Per le operazioni B2B, l'esercente è soggetto all'obbligo di emissione della fattura elettronica, sia in caso di vendite verso aziende in Italia che nell'UE o in Paesi extra UE.
Nelle operazioni B2B il criterio di territorialità si applica attraverso la non imponibilità IVA nel Paese di partenza e una applicazione dell'IVA nel Paese di destinazione con il meccanismo del Paese di destinazione.
Nelle vendite verso un altro Paese UE, l'impresa italiana deve controllare i numeri identificativi IVA comunicati dai clienti (operatori economici di altro Paese UE) mediante l'archivio VIES.
Per quanto riguarda la procedura di esportazione verso Paesi extra UE, non ci sono differenze a seconda della natura del cliente (consumatore finale o operatore economico), per cui valgono le considerazioni riportate relative alla vendita di merci a consumatori finali di Paesi extra UE.
Fatturazione per l'e-commerce diretto
L'e-commerce diretto è caratterizzato da operazioni commerciali che avvengono esclusivamente per via telematica, tramite la fornitura di prodotti virtuali non tangibili (ad es. software, dati, immagini, musica) che vengono poi ottenuti dal destinatario tramite download.
Come riportato nell'art. 7 co.1 del Regolamento UE n.288/2011, i cosiddetti servizi prestati tramite mezzi elettronici "comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione".
Operazioni incluse nei servizi elettronici
I servizi elettronici includono:
- la fornitura di prodotti digitali in generale, tra cui software, compresi eventuali aggiornamenti e modifiche;
- i servizi che veicolano o supportano la presenza su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;
- i servizi generati automaticamente da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;
- la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet (marketplace), in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso uno specifico procedimento automatizzato;
- le offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service packages, ISP);
- tutti gli altri servizi elencati nell'allegato I al Regolamento UE 2011/282.
Operazioni escluse dai servizi elettronici
Secondo l'art 7, co. 3 del Regolamento UE non rientrano, invece, nell'ambito di applicazione dei servizi elettronici, le seguenti prestazioni:
- servizi di teleradiodiffusione e di telecomunicazione
- beni acquistati online
- CD‐ROM (inclusi i videogiochi), materiale stampato (libri, giornali), audio/videocassette e DVD
- servizi di professionisti resi mediante la posta elettronica
- servizi di riparazione materiale offline delle apparecchiature informatiche
- servizi pubblicitari e di helpdesk telefonico
- servizi tradizionali di vendita all'asta (con intervento umano diretto)
- prenotazione online di biglietti di ingresso a eventi o soggiorni alberghieri
È obbligatorio emettere la fattura nell'e-commerce diretto?
Per quanto riguarda la fatturazione per l'e-commerce diretto B2C, questa non è obbligatoria salvo espressa richiesta da parte del cessionario consumatore finale. Non è neanche obbligatorio il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale. Occorre tuttavia registrare i corrispettivi giornalieri delle vendite nell'apposito registro di cui all'art 24 del DPR n. 633/72, necessario ai fini della liquidazione IVA.
Per quanto riguarda l'e-commerce B2B, l'emissione della fattura è invece sempre obbligatoria.
B2C
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B2B
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E-commerce indiretto
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Fattura non obbligatoria, se non espressamente richiesta dal cliente | Fattura obbligatoria |
E-commerce diretto
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Fattura non obbligatoria, se non espressamente richiesta dal cliente | Fattura obbligatoria |
Territorialità IVA nell'e-commerce diretto
Per quanto riguarda i servizi di e-commerce diretto, sia le vendite effettuate verso un'impresa (B2B) che verso un privato consumatore (B2C) sono assoggettate ad IVA nel Paese di destinazione a prescindere dal luogo in cui il prestatore si considera stabilito (Paese UE o Extra-UE).
La distinzione tra rapporto B2B o B2C sussiste solo ai fini del metodo di applicazione dell'Iva, infatti:
- Nei rapporti B2B, il prestatore deve emettere fattura senza applicazione dell'Iva, in quanto si tratta di operazioni non soggette in base all'articolo 7ter del Dpr 633/1972, e il cliente deve emettere e registrare la fattura ricevuta secondo la disciplina del reverse charge.
- Nei rapporti B2C, invece, l'imposta sarà pagata direttamente dal fornitore (comunitario o extracomunitario), previa identificazione ai fini IVA nel Paese UE del committente, avvalendosi del regime speciale OSS.
Compilazione della fattura elettronica per l'e-commerce
Nei casi sopra menzionati di obbligo di fatturazione per l'e-commerce, la trasmissione della fattura deve avvenire tramite il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzie delle Entrate. A tale scopo, occorre avvalersi di un software per la fatturazione elettronica. È possibile utilizzare un software a pagamento tra quelli messi a disposizione dagli operatori del mercato, oppure gli strumenti gratuiti messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
Dopodiché, occorre compilare la fattura digitale con i seguenti dati:
- La data di emissione
- Il relativo numero progressivo
- I dati fiscali del venditore
- I dati fiscali dell'acquirente
- Il prodotto o il servizio offerto
- L'importo
- L'IVA (se prevista)
- Il codice destinatario, ovvero l'indirizzo telematico usato dal Sdl per riconoscere il destinatario della fattura o l'indirizzo PEC. È formato da 7 cifre se si tratta di una fattura B2B o B2C oppure da 6 cifre se si tratta di una Pubblica Amministrazione. Se invece si emette fattura verso un privato senza partita Iva, occorrerà inserire nel campo "CodiceDestinatario" il codice "0000000" e specificare esclusivamente il "CodiceFiscale".
Gestire il processo di fatturazione per l'e-commerce può diventare complesso man mano che la tua attività cresce. Alcuni strumenti ti aiutano ad automatizzare questo processo come, ad esempio, Stripe Invoicing, una piattaforma di fatturazione globale e scalabile con cui puoi creare e inviare sia le fatture per i pagamenti una tantum che ricorrenti, senza scrivere una sola riga di codice. Con Invoicing puoi risparmiare tempo e ricevere pagamenti più velocemente (l'87% delle fatture Stripe viene incassato entro 24 ore). E, grazie alla collaborazione con partner terzi, puoi utilizzare Stripe Invoicing anche con la fatturazione elettronica.
I contenuti di questo articolo hanno uno scopo puramente informativo e formativo e non devono essere intesi come consulenza legale o fiscale. Stripe non garantisce l'accuratezza, la completezza, l'adeguatezza o l'attualità delle informazioni contenute nell'articolo. Per assistenza sulla tua situazione specifica, rivolgiti a un avvocato o a un commercialista competente e abilitato all'esercizio della professione nella tua giurisdizione.