L'economia delle piattaforme digitali è in rapida crescita: secondo i dati del Consiglio europeo, le entrate di questo settore si sono quasi quintuplicate tra il 2016 e il 2020, passando da 3 a 14 miliardi di euro circa. Le stime indicano che le entrate più elevate provengono dai settori delle consegne e dei servizi di taxi. In questo ambito si inserisce la normativa europea DAC7, che mira a contrastare l'evasione fiscale in un settore in cui molti redditi non venivano dichiarati, estendendo quindi gli obblighi di dichiarazione e di comunicazione di informazioni fiscali anche alle piattaforme digitali che facilitano la vendita di beni e di servizi. In questo articolo scoprirai che cos'è la DAC7, a chi si rivolge e cosa comporta per le attività online.
Contenuti dell'articolo
- Che cos'è la DAC7
- Quali sono i soggetti interessati dalla DAC7
- Come funziona la DAC7 in Italia e cosa comporta per le attività online
- Direttiva DAC7: quali sono le sanzioni
Che cos'è la DAC7
La DAC7 è la nuova normativa europea che ha l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale per le attività di commercio online, portando a un miglioramento della cooperazione amministrativa nel settore fiscale. La direttiva UE 2021/514 (cosiddetta "DAC7") del Consiglio europeo è entrata in vigore il 1° luglio 2021 e in Italia è stata ampliata con una serie di integrazioni pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 26 marzo 2023, con il Dlgs 32/2023.
La direttiva DAC7 è nata in un contesto in cui sempre più privati e imprese utilizzano le piattaforme digitali per vendere beni e servizi online. Accade però di frequente che i redditi percepiti attraverso le piattaforme non vengano dichiarati e che non vengano versate le relative imposte, in particolare per le piattaforme operanti in diversi Paesi. Ne consegue una perdita di gettito fiscale e un vantaggio ingiustificato da parte degli operatori commerciali online rispetto alle imprese tradizionali. Secondo le stime della commissione UE, il meccanismo messo in atto dalla normativa DAC7 potrà generare un gettito fiscale aggiuntivo di circa 30 miliardi di euro in tutta l'Unione europea.
Quali sono i soggetti interessati dalla DAC7
I soggetti a cui si rivolge la direttiva DAC7 sono le piattaforme digitali. Con "piattaforma" si intende qualsiasi software accessibile agli utenti, compresi siti web e applicazioni mobili, che agisce da intermediario tra utenti allo scopo di svolgere un'attività volta al percepimento di un corrispettivo. Le attività incluse sono le seguenti:
- Locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio
- Servizi personali
- Vendita di beni
- Noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto
La direttiva prevede l'obbligo, da parte dei gestori delle piattaforme digitali residenti in Italia o in alcuni casi anche non residenti, di comunicare tramite un modulo correlato alla DAC7 una serie di dati fiscali all'Agenzia delle Entrate. La comunicazione di questi dati permetterà all'amministrazione fiscale di individuare i contribuenti che non hanno dichiarato i redditi percepiti attraverso le piattaforme digitali.
Occorre specificare che non tutte le attività citate sono considerate rilevanti. Infatti, i gestori di piattaforme sono esclusi dall'obbligo della comunicazione dei dati degli account venditore se tali account:
- hanno concluso meno di 30 transazioni annue;
- hanno ricevuto corrispettivi inferiori ai 2.000 euro annui.
Come funziona la DAC7 in Italia e cosa comporta per le attività online
Quali sono i dati da comunicare
Nell'ambito della normativa DAC7 in Italia, dal 1° gennaio 2023 i gestori di piattaforme digitali con obbligo di comunicazione sono tenuti a raccogliere e verificare una serie di informazioni legate ai venditori presenti sulla propria piattaforma, a seconda della tipologia del soggetto venditore: persone fisiche ed entità giuridiche. Le informazioni da acquisire per le persone fisiche sono:
- Nome e cognome
- Indirizzo principale
- L'eventuale NIF rilasciato al venditore, con l'indicazione del singolo Stato membro di rilascio e, in assenza di NIF, il luogo di nascita del venditore
- Il numero di partita Iva del venditore, se disponibile
- La data di nascita
Per le entità giuridiche, invece, le informazioni da comunicare tramite il modulo per la DAC7 sono le seguenti:
- La ragione sociale
- L'indirizzo principale
- L'eventuale NIF rilasciato al venditore, con l'indicazione dello Stato membro di rilascio;
- Il numero di partita Iva del venditore, se disponibile
- Il numero di registrazione dell'attività
- La presenza eventuale di una stabile organizzazione tramite la quale sono svolte attività pertinenti nell'Unione, con l'indicazione dei singoli Stati membri in cui tale stabile organizzazione è ubicata
In aggiunta ai dati sopra menzionati, la DAC7 in Italia obbliga anche alla raccolta e alla comunicazione di altre informazioni alle autorità fiscali. Tra queste ricordiamo, ad esempio, l'identificativo del conto finanziario di accredito e ogni altra informazione di natura finanziaria, se conosciuti dal gestore della piattaforma; il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti in relazione alle quali tale corrispettivo è stato versato o accreditato; eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dalla piattaforma con obbligo di comunicazione per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione. In caso di locazione di immobili i gestori devono raccogliere, se disponibili, i dati catastali e il numero dei giorni di locazione di ciascun immobile durante il periodo oggetto di comunicazione.
L'Agenzia delle Entrate ha predisposto una lista di domande frequenti per aiutare i gestori di piattaforma a chiarire eventuali dubbi e a garantire la conformità alla direttiva DAC7.
Come vengono raccolti i dati
A livello pratico l'applicazione della DAC7 avviene da parte del gestore, che inserisce una clausola unilaterale all'interno dei termini contrattuali che il venditore dovrà accettare al momento della registrazione. Per conformarsi alla DAC7, il venditore dovrà compilare il modulo KYC (Know Your Customer) affinché il gestore della piattaforma possa verificare l'identità del cliente.
Se il venditore ha registrato un profilo su una delle piattaforme digitali prima del 1° gennaio 2023, riceverà un'e-mail da parte del gestore che richiede la compilazione del modulo relativo alla DAC7. Se invece il venditore apre un nuovo account sulla piattaforma digitale, la clausola della DAC7 sarà già presente nel contratto, con la richiesta di compilazione del modulo KYC al momento della registrazione. Anche in questo caso, la comunicazione dei dati all'Agenzia delle Entrate avverrà solo se l'attività supera i già citati limiti previsti per il monitoraggio fiscale.
Collaborazione fiscale tra Paesi
Inoltre, la normativa DAC7 prevede, tra gli obiettivi principali, lo scambio di informazioni tra i Paesi membri dell'Unione europea. Per quanto riguarda le piattaforme che operano in diversi Paesi, se il gestore di una piattaforma digitale è registrato presso uno Stato membro, dovrà inviare le informazioni all'autorità fiscale del relativo Paese. L'amministrazione fiscale di tale Paese, a sua volta, comunicherà i dati in via automatica alle autorità fiscali degli altri Paesi UE a seconda della residenza di ciascun venditore. Ad esempio, se un venditore italiano vende almeno 30 oggetti attraverso eBay, fatturando almeno 2.000 euro, la piattaforma e-commerce comunicherà all'autorità fiscale della Germania (dove si trova la sede legale di eBay) i redditi guadagnati dall'azienda. Successivamente, l'autorità tedesca invierà i dati all'Agenzia delle Entrate italiana. A questo punto, l'amministrazione fiscale italiana si occuperà di incrociare le informazioni ricevute dalla Germania con le dichiarazioni fiscali della società. In caso di mancata corrispondenza tra i dati verrà avviato un accertamento.
Direttiva DAC7: quali sono le sanzioni
In caso di mancata comunicazione dei dati all'Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre di ogni anno (per il 2024 il termine era stato prorogato al 15 febbraio), i gestori delle piattaforme con obbligo di comunicazione saranno oggetto di una sanzione che può variare da 3.000 a 31.500 euro. In caso di informazioni incomplete o inesatte, invece, le sanzioni possono variare da 1.000 a 10.500 euro.
Per quanto riguarda i venditori, qualora questi non forniscano le informazioni previste nell'ambito della direttiva DAC7 dopo due solleciti successivi alla richiesta iniziale, trascorsi 60 giorni il gestore potrà chiudere l'account del venditore impedendogli di registrarsi nuovamente oppure potrà trattenere il corrispettivo dovuto al venditore finché questi non fornisca le informazioni richieste.
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I contenuti di questo articolo hanno uno scopo puramente informativo e formativo e non devono essere intesi come consulenza legale o fiscale. Stripe non garantisce l'accuratezza, la completezza, l'adeguatezza o l'attualità delle informazioni contenute nell'articolo. Per assistenza sulla tua situazione specifica, rivolgiti a un avvocato o a un commercialista competente e abilitato all'esercizio della professione nella tua giurisdizione.