IVA sui servizi digitali in Germania

  1. Introduzione
  2. Che cosa sono i servizi digitali?
  3. Tassazione dei servizi digitali
  4. Servizi digitali per le attività (B2B) in altri paesi dellUE
  5. Servizi digitali per i clienti (B2C) in altri paesi dellUE
    1. Scopo del One Stop Shop (OSS)
    2. Vantaggi dellOSS
    3. Idoneità per lOSS
    4. Registrazione per il One Stop Shop (OSS)
    5. Dichiarazioni fiscali tramite il One Stop Shop (OSS)
    6. Registrazione per limposta a credito
  6. Tassazione per i clienti in paesi terzi

I servizi digitali costituiscono un elemento fondamentale del settore dell'e-commerce in espansione. Di conseguenza, non è insolito che le attività offrano servizi al di fuori del proprio paese. Scopri quali norme fiscali speciali si applicano quando si vendono servizi digitali all'estero e come implementarle nella tua attività.

Contenuto dell'articolo

  • Che cosa sono i servizi digitali?
  • Tassazione dei servizi digitali
  • Servizi digitali per le attività (B2B) in altri paesi dell'UE
  • Servizi digitali per i clienti (B2C) in altri paesi dell'UE
  • Tassazione per i clienti in paesi terzi

Che cosa sono i servizi digitali?

I servizi digitali sono definiti nella Sezione 327 del BGB (il codice civile tedesco) e comprendono l'offerta e l'erogazione di contenuti e servizi digitali attraverso Internet e altri supporti elettronici comparabili. Rappresentano servizi di utilizzo e archiviazione dei dati accessibili digitalmente, ad esempio attraverso una piattaforma online.

L'offerta di servizi digitali rappresenta un modo economico e facilmente scalabile per le attività di generare vendite tramite Internet, grazie al loro processo automatizzato e alla facile riproducibilità. A condizione che vengano osservate le best practice, una volta che il contenuto digitale è reso disponibile per l'uso su una piattaforma web, in genere non è necessario affrontare ulteriori costi di produzione e personale, a parte i costi come le tariffe di licenza nel caso dei servizi di streaming.

I servizi digitali comuni includono l'erogazione e l'offerta di:

  • Supporti digitali per lo streaming e il download (ad esempio, immagini, video, musica, e-book, televisione digitale)
  • Software e applicazioni web
  • Siti web e servizi di hosting web
  • Database e archiviazione online (servizi cloud)
  • Servizi di comunicazione online come email e messaggistica, oltre alle piattaforme dei social media

Tassazione dei servizi digitali

Se un'attività offre i suoi servizi solo nel proprio paese, la tassazione sarà soggetta alla corrispondente legge nazionale sull'imposta sul valore aggiunto (IVA). Tuttavia, spesso le attività scelgono di offrire i loro servizi digitali all'estero. Poiché ciò comporta la fornitura dei servizi sotto forma di dati tramite Internet o un supporto elettronico comparabile, la posizione dell'attività è irrilevante per i costi di consegna e archiviazione.

Si applica la legge locale sull'IVA quando si vendono servizi digitali in altri paesi. Tuttavia, diverse leggi speciali dell'Unione Europea si applicano a seconda dello status del cliente finale.

Servizi digitali per le attività (B2B) in altri paesi dell'UE

L'imposta per i clienti aziendali in altri paesi dell'UE è disciplinata dal processo di inversione contabile. Questo significa che la responsabilità fiscale del fornitore e del cliente vengono invertite.

Ad esempio, se un'attività in Germania fornisce servizi a un'attività in Belgio, sulla fattura non viene indicato l'importo dell'IVA. Al contrario, l'attività belga si assume la responsabilità fiscale per il servizio e può dichiararla all'autorità fiscale belga. Lo scopo di questo accordo è la semplificazione dei processi burocratici e la prevenzione delle frodi fiscali.

Emissione di una fattura con inversione contabile
Poiché la responsabilità fiscale passa all'altra parte in un processo di inversione contabile, le fatture inviate a un cliente aziendale in un altro paese dell'UE dovrebbero indicare un valore netto senza IVA. Fatte salve le normali informazioni obbligatorie, la fattura deve includere anche i numeri di identificazione IVA di entrambe le parti e fare riferimento al processo di inversione contabile, ad esempio con la dicitura "Inversione contabile" o "IVA locale applicabile".

Servizi digitali per i clienti (B2C) in altri paesi dell'UE

Se un'attività offre servizi digitali a una persona fisica privata in un altro paese dell'UE, la fattura deve indicare l'IVA applicabile nel luogo di consegna. Il luogo di consegna è il paese in cui il servizio viene reso, in altre parole, il luogo di residenza del cliente. Questo significa che il servizio non è più tassato in base alla legge nazionale sull'IVA, ma piuttosto ai sensi delle norme IVA applicabili nel luogo di consegna. In virtù del settore in rapida crescita (circa 4,1 miliardi di utenti nel mondo nel 2022) e della burocrazia che ne risulta, l'UE ha introdotto la procedura del One Stop Shop.

Scopo del One Stop Shop (OSS)

Il One Stop Shop è stato istituito dall'UE per semplificare la tassazione delle vendite a distanza (commercio online, servizi digitali) verso le persone fisiche in altri paesi dell'UE. La normativa è stata introdotta nel 2021 come parte del pacchetto IVA nell'era digitale. Le attività registrate nel One Stop Shop (OSS) con sede nell'UE non devono più dichiarare e pagare l'IVA nei luoghi di consegna pertinenti ai loro clienti, ma piuttosto come un importo unico alle proprie autorità fiscali.

Vantaggi dell'OSS

Utilizzando l'OSS, i commercianti online che offrono servizi in diversi paesi dell'UE possono evitare una notevole quantità di attività di amministrazione. Ad esempio, senza la registrazione nel portale OSS, un'azienda tedesca che fornisce servizi a clienti in diversi paesi dell'UE dovrebbe essere registrata per l'IVA in ciascun paese. L'OSS evita i problemi legati a dichiarazioni IVA multiple, barriere linguistiche e gestione di una serie di scadenze di pagamento. Il portale OSS concentra l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali in un'unica piattaforma che comunica, a seconda del paese dell'UE, con l'autorità fiscale nazionale nel paese di registrazione.

Un altro vantaggio è la rinuncia all'obbligo di emissione delle fatture. Le attività che segnalano le loro vendite a distanza nell'OSS non hanno bisogno di emettere fattura ai clienti. Questa norma è stata introdotta in tutta l'UE per incoraggiare l'uso dell'OSS.

Idoneità per l'OSS

La procedura del One Stop Shop (OSS) può essere utilizzata da qualsiasi attività registrata nell'UE. L'alternativa all'OSS è la tassazione separata delle vendite in ogni paese in cui vengono forniti i servizi.

L'unico requisito per utilizzare l'OSS è che i servizi tassabili siano venduti a distanza a persone fisiche all'interno dell'UE. Si applica il principio della destinazione. In altre parole, l'aliquota IVA da dichiarare è il tasso legale applicabile nel paese di destinazione. Questo significa, ad esempio, che un'azienda tedesca che fornisce servizi digitali a un cliente in Belgio dovrà dichiarare l'aliquota IVA belga del 21% (a partire dal 2023).

Sono previste esenzioni per le attività il cui fatturato netto annuo è inferiore al limite minimo di 10.000 euro. In tali casi, tutte le vendite dei servizi transfrontalieri sono tassate nel paese di origine dell'attività. Si applica il principio della destinazione quando questo limite inferiore viene superato.

Registrazione per il One Stop Shop (OSS)

Le attività possono registrarsi per l'OSS inserendo il loro numero di identificazione IVA nel portale online dell'Ufficio Federale delle Imposte Centrali (BZSt). L'OSS si applicherà dal primo giorno del trimestre successivo alla presentazione della domanda. Le attività dovrebbero cercare di registrarsi entro la fine di un trimestre per evitare ritardi.

Se l'azienda era registrata per la precedente procedura MOSS (Mini One Stop Shop), non sarà necessario registrarsi nuovamente poiché questa è stata automaticamente convertita nell'OSS.

Una volta registrate, le attività possono interrompere l'uso della procedura in qualsiasi momento utilizzando il portale. L'annullamento può essere effettuato all'inizio di un periodo fiscale (ad esempio, un nuovo trimestre), a condizione che sia stato rispettato il periodo di annullamento di 15 giorni.

Se non vengono segnalate vendite attraverso l'OSS per due anni consecutivi, la registrazione dell'attività potrebbe essere sospesa dall'ufficio tributario. Lo stesso avviene se un'attività viola le condizioni di utilizzo dell'OSS o non presenta ripetutamente dichiarazioni fiscali e non effettua i relativi pagamenti in modo tempestivo. Il mancato rispetto delle normative dell'OSS potrebbe comportare un'esclusione di due anni dal sistema, valido in tutti i paesi dell'UE.

Dichiarazioni fiscali tramite il One Stop Shop (OSS)

Le dichiarazioni fiscali vengono presentate elettronicamente nel portale OSS ogni trimestre. La scadenza per le dichiarazioni è la fine del mese successivo al trimestre fiscale pertinente. In altre parole, le seguenti scadenze si applicano ai rispettivi periodi fiscali:

  • Primo trimestre: entro il 30 aprile
  • Secondo trimestre: entro il 31 luglio
  • Terzo trimestre: entro il 31 ottobre
  • Quarto trimestre: entro il 31 gennaio dell'anno successivo

Queste scadenze si applicano anche per il pagamento degli importi fiscali dichiarati attraverso l'OSS alla tesoreria federale pertinente.

Le dichiarazioni fiscali devono includere tutte le vendite a distanza con l'attuale aliquota IVA del paese dell'UE in cui è stato fornito il servizio (con esenzione per le attività al di sotto del limite inferiore). Le cifre di vendita devono essere in euro. Nel caso di conversione di valute estere, si applicherà il tasso di cambio della Banca Centrale Europea in vigore l'ultimo giorno del trimestre fiscale pertinente. Una dichiarazione fiscale (che dichiara vendite pari a zero) deve comunque essere presentata tempestivamente anche se non sono registrate vendite attraverso l'OSS in un determinato trimestre.

Tutti i documenti relativi alle vendite effettuate attraverso l'OSS devono essere conservati per 10 anni. Tali documenti devono essere presentati su richiesta dell'ufficio tributario competente. La mancata osservanza di qualsiasi obbligo e scadenza può comportare l'esclusione dall'OSS.

La dichiarazione fiscale attraverso l'OSS costituisce una dichiarazione IVA integrativa per i servizi transfrontalieri forniti ad altri paesi dell'UE. Tutte le vendite registrate a livello nazionale devono comunque essere segnalate in una dichiarazione fiscale separata all'ufficio tributario competente.

Registrazione per l'imposta a credito

Non è possibile presentare una dichiarazione di IVA a credito tramite il One Stop Shop (OSS) per gli acquisti effettuati in altri paesi dell'UE. Una richiesta di rimborso dell'IVA a credito deve essere presentata all'Ufficio centrale federale delle imposte.

Tassazione per i clienti in paesi terzi

Le attività che forniscono servizi a paesi terzi al di fuori dell'UE sono soggette a norme speciali per quanto riguarda l'IVA. In questo caso non si applicano né la procedura di inversione contabile dell'UE né le normative del One Stop Shop (OSS). Tuttavia, norme simili si applicano nella maggior parte dei paesi terzi.

Ad esempio, l'IVA non deve essere dichiarata per i clienti aziendali con sede in paesi terzi se il servizio è fornito da un'attività con sede nell'UE. Nel caso dei clienti, continua ad applicarsi il principio della destinazione, ovvero si applica la legge sull'IVA nel luogo di consegna (il paese del cliente).

Per ulteriori informazioni sulla tassazione dei servizi per i clienti nei paesi terzi, contatta la rispettiva camera di commercio all'estero del paese di riferimento.

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