Concetti di base sugli enti del Terzo Settore in Italia

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Ulteriori informazioni 
  1. Introduzione
  2. Che cosa sono gli enti del Terzo Settore
  3. Quali sono i requisiti per essere definito ente del Terzo Settore
    1. Attività
    2. Destinazione del patrimonio
    3. Iscrizione al RUNTS
  4. Bilanci e rendiconti degli enti del Terzo Settore
  5. Benefici fiscali degli enti del Terzo Settore
    1. Distinzione tra enti del Terzo Settore commerciali e non commerciali
    2. Determinazione delle imposte sui redditi in modo forfettario per gli enti non commerciali del Terzo Settore
    3. Altri vantaggi fiscali degli enti del Terzo Settore

Il 18 giugno 2016 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 106/2016, ovvero la legge di delega al Governo per la Riforma del Terzo Settore che ha condotto all'emanazione di tre decreti attuativi: quello relativo all'istituto del cinque per mille (d.lgs. 111/2017), quello relativo alla revisione della disciplina dell'impresa sociale (d.lgs. 112/2017) e, infine, quello del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). L'obiettivo delineato nella Legge Delega era quello di riordinare e revisionare organicamente la disciplina del Terzo Settore, tipicamente caratterizzata da un'elevata disomogeneità e stratificazione normativa. In questo articolo scoprirai cosa sono gli enti del Terzo Settore (ETS), quali requisiti servono per farne parte e quali sono i vantaggi fiscali.

Contenuto dell'articolo

  • Che cosa sono gli enti del Terzo Settore
  • Quali sono i requisiti per essere definito ente del Terzo Settore
  • Bilanci e rendiconti degli enti del Terzo Settore
  • Benefici fiscali degli enti del Terzo Settore

Che cosa sono gli enti del Terzo Settore

Per capire cosa sono gli enti del Terzo Settore, è importante comprendere prima di tutto che cos’è il Terzo Settore. Ci si riferisce al "terzo" settore per distinguerlo dagli enti della pubblica amministrazione (primo settore) e dal settore delle imprese private (secondo settore). Ne fanno parte le organizzazioni che operano, in via esclusiva o principale, con finalità di interesse generale e con assenza di scopo di lucro. Nello specifico, gli enti del Terzo Settore sono:

  • Organizzazioni di volontariato
  • Associazioni di promozione sociale
  • Enti filantropici
  • Imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni (riconosciute o non riconosciute), le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società e costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È importante sottolineare che il Codice Unico del Terzo Settore esclude dal gruppo degli enti del Terzo Settore le seguenti categorie:

  • Le amministrazioni pubbliche
  • I sindacati
  • Le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche
  • Le formazioni e le associazioni politiche
  • Le associazioni di datori di lavoro
  • Gli enti sottoposti a coordinamento da parte di uno degli enti sopra citati, con le eccezioni specificamente previste ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Codice.

Quali sono i requisiti per essere definito ente del Terzo Settore

I requisiti principali per entrare nel novero degli enti del Terzo Settore riguardano principalmente le attività, la destinazione del patrimonio e l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Vediamoli in dettaglio:

Attività

  • Interventi e prestazioni sanitarie e socio sanitarie
  • Formazione universitaria e post-universitaria
  • Formazione extra-scolastica
  • Ricerca scientifica di particolare interesse sociale
  • Educazione, istruzione e formazione professionale
  • Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
  • Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale
  • Alloggio sociale
  • Beneficenza e sostegno a distanza
  • Promozione e tutela dei diritti umani.

Alcune delle attività svolte possono essere anche diverse da quelle sopra indicate, purché siano permesse nell'atto costitutivo dell'ente e che siano sempre strumentali e secondarie rispetto all'attività di interesse generale.

Destinazione del patrimonio

Il secondo fondamentale requisito per essere definito ente del Terzo Settore è l'assenza di scopo di lucro e la destinazione vincolata del patrimonio. L'assenza di scopo di lucro significa che gli ETS devono destinare utili o avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio e non possono quindi distribuire utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve varie a fondatori, soci, lavoratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

L'unica eccezione a questa regola è costituita dalla possibilità data alle imprese sociali di destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali (dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti):

  • Ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti; oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

  • A erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Iscrizione al RUNTS

Tra gli obblighi degli enti del Terzo Settore è da sottolineare l'indicazione di ente del Terzo Settore, o l'acronimo ETS, nella denominazione sociale dell'ente. Secondo l'articolo 4 e l'articolo 11 del Codice Unico del Terzo Settore, gli ETS devono inoltre iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ed indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Gli enti del Terzo Settore che operano esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono anche soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese. Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per quanto riguarda gli enti già iscritti ai registri delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS), i loro dati sono stati comunicati dagli attuali registri alla piattaforma informatica di Infocamere che gestisce per conto del Ministero il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Quest'ultimo aveva il compito di provvedere alla loro trasmigrazione.

Occorre chiarire che l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è obbligatoria se si vuole ottenere la denominazione di ente del Terzo Settore. In caso contrario, rimane facoltativa. Diventare un ente del Terzo Settore ed iscriversi quindi al RUNTS prevede una serie di vantaggi che chiariremo più avanti nell'articolo.

Bilanci e rendiconti degli enti del Terzo Settore

Gli enti del Terzo Settore devono tenere bilanci e rendiconti secondo le seguenti modalità:

  • Gli enti del Terzo Settore con entrate inferiori a 220.000 euro possono tenere un bilancio nella forma di rendiconto finanziario di cassa, con indicazione delle entrate e delle spese complessive.

  • Gli enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o altre entrate uguali o superiori a 220.000 euro devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

  • Per gli enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o altre entrate superiori a 1 milione di euro, è obbligatoria la redazione del bilancio sociale secondo le linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore definite dal Ministero e il suo deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, oltre alla pubblicazione sul proprio sito Internet.

  • Per quanto riguarda, infine, gli enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o altre entrate superiori a 100.000 euro, devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Benefici fiscali degli enti del Terzo Settore

Gli obblighi e i benefici fiscali per gli enti del Terzo Settore sono stabiliti dal Codice del Terzo Settore in base alle concrete modalità di svolgimento delle attività di interesse generale (art. 5 del D.lgs. n. 117/2017), alle eventuali attività secondarie nonché alla natura dell'ente e al suo modello organizzativo.

Alcune misure sono già entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2018. Si tratta delle disposizioni di vantaggio che, in attesa che il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) diventasse operativo all'epoca, si rendevano già applicabili ad Onlus, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri. Le misure prevedono, in particolare, agevolazioni per i tributi indiretti, allo scopo di incentivare l'acquisto di beni e risorse da parte degli enti.

Distinzione tra enti del Terzo Settore commerciali e non commerciali

Per quanto riguarda la tassazione dei redditi prodotti dagli enti del Terzo Settore, la maggior parte delle agevolazioni è basata sulla distinzione tra enti del Terzo Settore commerciali e non commerciali, in base all'articolo 79 del Codice Unico del Terzo Settore.

Per ogni singolo ambito di attività di interesse generale, l'ente deve valutare se le attività in questione sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, fatto salvo il limite di tolleranza del 6% (precedentemente del 5%). Inoltre, occorre essere a conoscenza degli elementi che non concorrono alla formazione del reddito degli enti del Terzo Settore, come ad esempio:

  • I fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente
  • I contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento delle attività di interesse generale
  • Le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi.

Determinazione delle imposte sui redditi in modo forfettario per gli enti non commerciali del Terzo Settore

Per gli enti classificati come non commerciali è prevista la determinazione delle imposte sui redditi in maniera forfettaria secondo i seguenti coefficienti di redditività:

Ricavi
Coefficiente di redditività
Prestazioni dei servizi
Altre attività
Fino a 130.000 €
7% 5%
Da 130.001 a 300.000 €
10% 7%
Oltre 300.000 €
17% 14%

Per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, il coefficiente si determina calcolando l'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza di una chiara distinzione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.

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Altri vantaggi fiscali degli enti del Terzo Settore

Altri vantaggi fiscali per gli ETS sono i seguenti:

  • Esenzione totale dall'imposta di bollo per qualsiasi tipologia di atto
  • Per quanto riguarda l'IMU, l'esenzione è prevista solo in caso di svolgimento di particolari attività comunque rese in forma non commerciale (come nel regime precedente)
  • Esenzione da imposte dirette per beni immobili: per le organizzazioni di volontariato (compresi gli enti filantropici se già ODV) e alle associazioni di promozione sociale
  • Esenzione da tasse sulle concessioni governative
  • Esenzione o misura fissa dell'imposta di registro sulle modifiche dello statuto obbligatorie per legge e su altre modifiche statutarie
  • Altri tributi locali: per questi tributi, gli enti locali possono disporre la riduzione o l'esenzione
  • Imposte di registro, ipotecarie e catastali per acquisto immobili: dovute in misura fissa.

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